Corte di Cassazione, I Sezione Civile, ordinanza 7 agosto termidoro 2025. Ordinanza estinzione del processo, dichiarazione non veritiera del difensore, nullità, soppressione ente pubblico, Corap, Regione Calabria, accorpamento consorzi industriali.

L’ordinanza di estinzione del processo, conseguente ad una dichiarazione di interruzione del giudizio erroneamente dichiarata, per difetto di uno dei presupposti di legge, dal difensore della parte, è nullo poiché l’errore, ove sia chiaramente riconoscibile, non può ridondare a danno della parte medesima, né è riscontrabile un principio di ragionevole affidamento, atteso che la controparte ed il giudice, per il principio di effettività, debbono, rispettivamente, eccepire e rilevare l’inefficacia della dichiarazione dell’evento interruttivo. L’art. 300, c.p.c., subordina l’effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall’evento previsto come causa d’interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita. Pertanto, qualora manchi uno dei due elementi, l’interruzione non può essere dichiarata e, se ugualmente pronunciata, il relativo provvedimento deve ritenersi nullo e l’onere di osservanza del termine come mai dato, con la conseguenza che il processo può utilmente essere riassunto anche dopo il decorso del semestre (ora, trimestre, art.307, c.p.c., novellato).

L’istituzione ex novo del CORAP, ad opera della Legge regionale Calabria n.24/2013, è una evenienza distinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti (consorzi industriali provinciali), previsto, e disciplinato dall’art. 3, Legge reg.cit., come risultato di un iter procedurale ben delineato, articolato nella nomina di un Commissario straordinario e la decadenza degli organi da accorpare, tenuto a compiere determinate attività funzionali all’accorpamento, specificamente descritte all’art. 3, comma 5, I.r. cit., e, in particolare, alla redazione di una relazione che deve individuare il personale, i beni e i rapporti giuridici di ciascuno degli enti destinati all’accorpamento.

Vittorio Corcos

L’ulteriore fase, quella finale, è avviata, ai sensi dell’art. 3, comma 6, I.r. n. 24 del 2013, con decreto del Presidente della Regione (DPGR), previa delibera della Giunta Regionale, deputato a procedere: a) alla istituzione dell’ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; b) al conferimento del beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati (art. 3, comma 6, I.r. cit.).

Solo con questo provvedimento, nella specie assunto con DPGR n. 115/2016, è portata a termine la procedura di accorpamento, già delineata dalla legge, ma eseguita secondo l’iter procedurale appena descritto, coincidente, cronologicamente e giuridicamente con l’estinzione dell’ente accorpato. Non può ritenersi intervenuta l’estinzione del Consorzio prima che la procedura di accorpamento sia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento, che è completata dal conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati.

massima di redazione

testo integrale

Cass I sez ord 22786-2025

I ricorrenti sono stati vittoriosamente difesi dall’avv. Antonello Sdanganelli, ribaltando un orientamento invalso presso la giurisdizione amministrativa.

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