Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 11 ottobre 2022 n. 8689. Effetti riflessi del giudicato, pregiudizialità-dipendenza, relazione intersoggettiva fra enti pubblici, limiti dell’azione di ottemperanza.

L’efficacia ultrattiva del giudicato (oltre, quindi, i limiti segnati dall’art. 2909 c.c.) ricorre in presenza di una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti giuridici, tale per cui il rapporto pregiudiziale-condizionante, oggetto dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato di cui sia parte il terzo rimasto estraneo al processo. La relazione intersoggettiva tra soggetti pubblici – pur caratterizzata dal minor livello di autonomia (come accade per gli enti strumentali rispetto agli enti da cui dipendono) – non dà luogo per ciò solo a pregiudizialità – dipendenza tra i rapporti giuridici che fanno capo a ciascuno di essi.

Benchè la condanna pronunciata dal giudice civile incida sul bilancio dell’Ente strumentale e che per potervi adempiere (ad esso, ma come anche a tutte le sue funzioni amministrative, ivi compresa la gestione del personale) esso dipenda dai trasferimenti finanziari della Regione, non è un effetto riflesso del giudicato, ma una conseguenza della relazione intersoggettiva rilevante solo sul piano dei rapporti interni, e non di quelli esterni, nei confronti, cioè dei creditori. La relazione intersoggettiva di finanziamento, rispetto al creditore dell’Ente strumentale degrada a mera circostanza di fatto, prevista da una regula iuris (di natura organizzativa) che non contempla, e rende conseguentemente rilevante, la posizione del creditore istante in sede di ottemperanza.

A seguito dell’avvenuto raggiungimento dell’età pensionabile con collocamento in quiescenza dell’interessato, divenuto inconferibile l’incarico, cessa per ciò stesso non solo l’obbligo, ma la possibilità (giuridica) stessa, per l’amministrazione, di dare ottemperanza al giudicato (laddove implichi una restitutio in integrum della originaria posizione di parte contrattuale). Nondimeno, si amplia il diritto al risarcimento del dipendente, che dovrà recuperare per equivalente quel che non ha potuto conseguire in forma specifica.

massima di redazione

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Consiglio Stato sez V sentenza 8689-2022

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