La struttura complessa della procedura di project financing enuclea due serie procedimentali strutturalmente autonome, ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse e la seconda di gara di evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità.
L’ampia discrezionalità di cui gode la P.A. nella fase preliminare di individuazione del promotore comporta che la valutazione circa la maggiore rispondenza all’interesse pubblico di una proposta progettuale rispetto ad un’altra, ossia la comparazione tra due proposte progettuali alternative, debba essere condotta in termini necessariamente globali e sintetici, senza per questo consentire l’ingresso alla ricerca di specifiche e singole inesattezze. La preferenza di un progetto rispetto ad un altro va accordata valutando il medesimo nel suo complesso senza necessariamente soffermarsi, in modo parcellizzato, sui singoli aspetti.
Sono inammissibili le censure con le quali una parte dispiega una difesa largamente improntata a dimostrare la superiorità della propria proposta rispetto a quella della controinteressata, anche mediante apposite griglie di comparazione delle singole voci, poiché la dedotta sovrapposizione della propria valutazione a quella di competenza dell’amministrazione dovrebbe indurre il giudice amministrativo a sostituirsi inammissibilmente alla stessa amministrazione.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez V sentenza 1443-2024