
Benchè ai fini dell’applicazione della disciplina del soccorso istruttorio, la dichiarazione reticente non è mai soccorribile (in quanto equiparabile ad una dichiarazione falsa e senza che possa trovare applicazione l’istituto del c.d. falso innocuo), l’omessa dichiarazione è, invece, soccorribile, perché di per sé non integra un’ipotesi di falsa dichiarazione, il mancato possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale è causa di esclusione da una procedura di affidamento che assorbe le questioni relative all’obbligo dichiarativo contestate dalla stazione appaltante, anche se risolvibili in favore dell’impresa esclusa.
massima di redazione
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Consiglio Stato V sentenza 6120-2018