
La sentenza del T.A.R. che abbia annullato l’intera procedura di gara, addivenendo ad una pronuncia ultrapetita, rispetto all’annullamento parziale invocato dal ricorrente, si pone in palese violazione dell’art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, come desumibile dal rinvio esterno alle «disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali» (art. 39 c.p.a.) e dalla previsione che il giudice si pronuncia «nei limiti della domanda» (art. 34, comma 1, c.p.a.). Il processo amministrativo, retto dal principio dispositivo e dell’impulso di parte, serve alla tutela di interessi individuali e non al ripristino della legalità amministrativa, avendo ad oggetto, proprio come il processo civile, la tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive, di cui si assume la lesione e di cui si invoca protezione, rende impossibile considerare quella amministrativa una giurisdizione di diritto oggettivo. Giammai il giudice amministrativo può, in virtù dei principi che reggono il processo amministrativo, sostituire la forma di tutela richiesta dal ricorrente, preferendogliene, in mancanza di apposita domanda, una diversa e facendo recedere il suo interesse sulla base di valutazioni attinenti all’interesse dei controinteressati e agli effetti particolarmente pregiudizievoli dell’annullamento nei loro confronti, all’interesse pubblico, al tempo trascorso dalla emanazione degli atti impugnati, a ragioni di opportunità, equità e proporzionalità.
Nel nuovo codice dei contratti pubblici, il principio del risultato, da qualificare quale super-principio da applicare anche ai fini dell’interpretazione delle ulteriori disposizioni codicistiche, ex art. 4, non va declinato in maniera antitetica al principio di legalità rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione. Al contrario, il risultato concorre a integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili.
Il giudice amministrativo, oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell’originario contratto, può disporre che il secondo aggiudicatario effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, ipotesi che appare da preferire laddove venga in rilievo un appalto di servizi, ma anche nell’ipotesi di un contratto misto, non potendo la durata del giudizio andare a detrimento del ricorrente vittorioso.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez V sentenza n. 795-2026