Corte di Cassazione, Sezione Terza, ordinanza 10.1.2026 n. 596. Cessione del credito, cessione del contratto, pubblica amministrazione, titolarita, esercizio, azioni dirette all’adempimento, azioni inerenti all’essenza del contratto, ngiustificato arricchimento, credito indennitario.

Flora Stabiae

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.

Non si può sostenere che l’azione di arricchimento ingiustificato rientri tra gli altri accessori che si trasferiscono con la cessione, menzionati dall’art. 1263 cod. civ. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali, poiché, se con la cessione del credito passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, tuttavia, si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione, con esclusione di quelle che esorbitano dall’ambito delle azioni dirette all’adempimento della prestazione che il cessionario del credito in quanto tale, non essendo cessionario dell’intera posizione contrattuale, non può esercitare.

Avendo l’azione di ingiustificato arricchimento un oggetto su un credito differente, di natura indennitaria, in assenza di una indicazione specifica in ordine ad una diversa qualificazione del credito ceduto, ovvero, in assenza di una clausola contrattuale che allargasse l’oggetto della cessione fino a eventualmente comprendervi il credito indennitario, si esclude che il contratto avesse trasferito unitamente a quello contrattuale il credito indennitario nei confronti della P.A., conseguente al depauperamento del cedente nell’ipotesi di invalidità del contratto.

massima di Gloria Sdanganelli

testo integrale

Cass III sentenza n. 596-2026

Commento di Gloria SDANGANELLI

Cass. civ., sez. III, ord. 10 gennaio 2026, n. 596 – Cessione del credito derivato da contratto nullo con la p.a. – Difetto di legittimazione del cessionario all’azione indennitaria ex art. 2041 c.c. in quanto esorbitante dal novero degli accessori del credito ceduto ex art. 1263 c.c. – Distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto – Carattere di residualità dell’ingiustificato arricchimento in presenza di altro rimedio tipico

 

La pronuncia trae origine da una vicenda in cui un’impresa aveva eseguito servizi di conduzione e manutenzione di impianti in favore di una ASL, in forza di tre contratti dichiarati nulli per difetto della forma scritta richiesta per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione. Il credito vantato per le prestazioni eseguite veniva ceduto a un istituto bancario, il quale, rimasto insoddisfatto, si vedeva riconosciuto dal giudice di primo grado, in via subordinata, il diritto all’indennizzo da ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente pubblico ex art. 2041 c.c., la cui legittimazione è stata tuttavia esclusa nei successivi gradi di giudizio.

La Corte di cassazione, in particolare, aderisce alla ricostruzione del giudice d’appello, chiarendo che il cessionario di crediti, ancorché derivanti da un preesistente contratto nullo, non è legittimato ad esercitare l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del debitore ceduto. La cessione del credito (1260 c.c.), infatti, trasferisce dal creditore originario a quello cessionario esclusivamente il diritto di credito dedotto nel contratto e le azioni funzionali alla sua realizzazione (accessori del credito, ex art. 1263 c.c.), ma non comprende, in assenza di un’espressa pattuizione ampliativa, l’azione di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), che ha natura autonoma, indennitaria ed extracontrattuale, essendo fondata su un fatto costitutivo distinto, divergente sul piano genetico e funzionale rispetto al credito ceduto.

Ricorda la Corte come il presupposto dell’azione indennitaria consista nell’unicità del fatto causativo dell’impoverimento, ravvisabile solo quando la prestazione resa dall’impoverito sia direttamente andata a vantaggio dell’arricchito, con consequente generale inammissibilità di tutela nelle ipotesi di c.d. arricchimento indiretto, nelle quali arricchimento è realizzato da soggetto diverso rispetto a quello cui  la prestazione era originariamente destinata (salve le eccezioni residuali individuate dalla giurisprudenza, da ultimo Cass., sez. II, n. 4813/2025 nei casi di arricchimento indiretto conseguito da una p.a. o da un privato a titolo gratuito).

A tal fine, la Corte ribadisce la netta distinzione tra cessione del credito (1260 c.c.) e cessione del contratto (art. 1406 c.c.): mentre quest’ultima comporta ”il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi”, la cessione del credito produce, invece, e sempre in assenza di esplicita pattuizione ampliativa, un effetto più circoscritto, limitato al solo diritto di credito derivante dal contratto.

La cessione del credito, che rappresenta una vicenda circolatoria e successoria del rapporto obbligatorio dal lato attivo, produce, pertanto, un vero e proprio “sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario”, sicché il cessionario acquista unicamente le azioni dirette alla realizzazione del credito ceduto (garanzie reali e personali, accessori e azioni di adempimento), restando invece escluse le azioni inerenti all’essenza del rapporto negoziale presupposto, che continuano a far capo al cedente anche dopo la cessione del credito.

Nel caso di specie, la Corte ha pertanto chiarito che l’azione indennitaria doveva ritenersi riservata all’originario contraente, ossia all’impresa cedente il credito, quale unico soggetto che ha materialmente eseguito la prestazione e che, per ciò stesso, ha subito l’impoverimento conseguente al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione (soggetto arricchito), non potendo la banca cessionaria qualificarsi, per la sola ragione della vicenda traslativa del credito, come soggetto impoverito né, dunque, come legittimata alla pretesa indennitaria nei confronti dell’ente ceduto.

La decisione valorizza, inoltre, il carattere residuale dell’azione di arricchimento indebito, escludendone l’ammissibilità in presenza di un rimedio tipico, che, nel caso di specie, poteva essere ricondotto alla garanzia del nomen verum ex art. 1266 c.c., esperibile dal creditore cessionario nei confronti del cedente, tenuto a garantire l’esistenza del credito ceduto, anche a fronte di un contratto originario nullo, il quale rende il contratto di cessione del credito non già invalido, ma inefficace sotto il profilo traslativo.

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