T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza 30.12.2025 n. 4043. Sospensione, commercialista, violazioni gravi, irregolarità, gradualismo sanzionatorio, motivazione, proprozionalità.

Matisse

L’Amministrazione finanziaria può irrogare la sospensione dell’attività di assistenza fiscale a carico del commercialista prevista dall’art. 39, c. 1 lett. a), D.Lgs. n. 241/97, nell’ipotesi di violazioni particolarmente gravi, non configurabili ove essa, riconosciuta la fondatezza di numerose giustificazioni addotte dal ricorrente in sede procedimentale, avesse già espressamente definito in termini di irregolarità la condotta censurata per irregolare gestione delle deleghe/revoche per l’accesso ai dati precompilati ISA, mancato rilascio al contribuente dell’impegno a trasmettere e mancata consegna al contribuente della dichiarazione trasmessa e della copia della comunicazione di ricezione della dichiarazione, tardiva trasmissione di un numero limitato di dichiarazioni fiscali.

Malgrado debba riconoscersi una larga discrezionalità in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate, e sulla conseguente sanzione da irrogare, non potendo il g.a. sostituirsi nella valutazione dei fatti contestati, se non nei limiti in cui abbia avuto luogo il loro travisamento ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente, l’Amministrazione ha tuttavia l’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, il quale consiste in un canone legale di raffronto che, pur non consentendo un controllo sul merito dell’azione amministrativa, legittima invece quello sul rispetto del c.d. gradualismo sanzionatorio, non potendo la valutazione discrezionale dell’Amministrazione prescindere da una congrua e adeguata motivazione per cui sia stata adottata una e non altra misura sanzionatoria, in rapporto all’insieme degli elementi rilevanti ai fini della sua graduazione.

massima di redazione

testo integrale

Tar-Lombardia-Mi-sentenza-4303-2025

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