
La lettura atomistica dell’inciso “voti validi” comprensiva delle preferenze assegnate alle liste in sede circoscrizionale sia di quelle indirizzate ai soli candidati a Presidente appare disancorata e in contrasto con il complessivo tessuto normativo – costituito dal combinato disposto degli artt. 15 L. n. 108/1968 e 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 – da cui è dato individuare il quoziente elettorale circoscrizionale per il riparto dei seggi con un riferimento alla “cifra elettorale di ciascuna lista” circoscrizionale. Il quoziente elettorale è determinato da ciascun ufficio circoscrizionale mediante la divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste circoscrizionali per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, non rinvenendosi quindi alcun riferimento alle preferenze assegnate ai soli candidati a Presidente.
I voti assegnati al solo Presidente, involgendo la governabilità della Regione, non hanno riflessi sulla costituzione del Consiglio regionale, cosicché il loro ipotetico conteggio nella individuazione della soglia di sbarramento del 4% per le liste circoscrizionali non risulterebbe funzionale alla stessa – inerente invece alla rappresentatività politica del Consiglio– e, infatti, l’art. 1, comma 3, L.R. n. 1/2005 fissa la distinta soglia dell’8% per i candidati a Presidente e per le liste regionali ai medesimi collegati.
Seppur il voto al solo candidato a Presidente sia da considerarsi comunque proiezione di un convincimento politico dell’elettore, sebbene non riconducibile a nessuno degli schieramenti presenti nella competizione, nondimeno il legislatore regionale calabrese non ha introdotto alcuna deroga al criterio cristallizzato dal legislatore nazionale nell’art. 15, comma 3, lett. a), b) L. n. 108/1968.
massima di redazione
testo integrale
Tar Calabria sentenza 282-2026
Idem: Tar Calabria nn. 281, 283, 284, 285 del 12.2.2026