Al fine di stabilire se un atto amministrativo possa considerarsi meramente confermativo o di conferma in senso proprio, occorre verificare se l’atto successivo sia stato o meno adottato a seguito dell’espletamento di una nuova istruttoria e di una rivalutazione degli interessi in gioco.
Il giudizio di valutazione complessiva dell’affidamento in house impone una valutazione di convenienza della scelta di internalizzazione che tenga conto di tutti i parametri individuati dall’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, di modo che ciascuno di essi deve sussistere per supportare l’affidamento in house, compreso quello di economicità della gestione. L’amministrazione deve dare conto, attraverso una valutazione complessa ed articolata, quali elementi fondanti la decisione di ricorrere all’in house providing, di una serie di parametri afferenti alla qualità del servizio – quali i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta in termini di universalità e socialità del servizio, nonché di efficienza e di qualità, oltreché di ottimale impiego delle risorse pubbliche – esulanti dall’economicità del medesimo in senso stretto, ma che, una volta esternati, concorrono a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di affidamento, nel loro complesso e non in via autonoma e separata l’uno dall’altro.
massima di redazione
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Consiglio Stato Sez V sentenza 3562-2022