Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 3 novembre 2023 n. 9538. dichiarazione di interesse culturale, vincolo archivistico, discrezionalità, criteri interpretativi.

Gabriele Münter

Il presupposto normativo per la dichiarazione dell’interesse culturale non è infatti l’accertamento di un fatto storico (sempre verificabile in via diretta dal giudice anche con l’applicazione di scienze non esatte), bensì l’accertamento di un fatto mediato dalla valutazione affidata all’amministrazione, con la conseguenza che lo stesso giudice e la parte privata non possono sostituire le proprie valutazioni a quelle compiute dall’autorità amministrativa, potendosi tutt’al più verificare se la scelta compiuta da quest’ultima rientri o meno nella gamma di quelle plausibili alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto.

In materia di vincolo archivistico, nella manifestazione della sua ampia discrezionalità, l’amministrazione impiega non solo concetti giuridici ma anche di natura tecnica sussunti dalle scienze di settore, che implicano l’utilizzo di definizioni spesso non univoche e che quindi necessitano della applicazione di criteri interpretativi e applicativi polimorfi, ponendo in rilievo la più comune valutazione dell’interesse culturale e storico dei beni desumibile da elementi oggettivi – che cioè connettono le componenti di una raccolta in senso orizzontale sotto il profilo fisico – e soggettivi, che invece insistono sulla unitarietà del bene sotto il profilo storico culturale.

Il regime di proprietà pubblica indefettibile (che l’art.76, R.D. n. 1163/1911 qualifica formalmente come regime demaniale) non riguarda solo gli atti amministrativi o gli atti giurisdizionali conclusivi dei vari procedimenti, amministrativi o giudiziari, ma anche tutti i documenti prodotti nel corso delle relative attività istruttorie o dibattimentali, ivi compresi gli eventuali atti prodotti dai privati ed indirizzati alle varie amministrazioni per dare avvio ai diversi procedimenti, se questi ultimi sono stati posti in essere a seguito di istanza o di esposto/denuncia da parte dei privati. Al medesimo regime giuridico sono sottoposti, oltre agli atti delle varie amministrazioni pubbliche, non solo gli atti notarili in senso proprio, ma pure tutti gli atti, comunque redatti, anche per ufficio di privati, che facciano pubblica fede della sorte dei diritti che per loro mezzo sono oggetto di specifica regolazione fra privati.

massima di redazione

testo integrale

Cons Stato sez VII sentenza 9538-2023

This Post Has Been Viewed 149 Times