La previsione dell’art. 92, co. 2 bis, D.lgs. n. 159 del 2011, sull’esercizio del potere interdittivo del Prefetto connota il momento del contraddittorio di una rilevanza sostanziale e non solo meramente formale, avuto riguardo alla peculiare natura e finalità dell’istituto in esame, adottando un modello che atteggia una radicale diversità strutturale e sistematica rispetto all’art. 7 L. n. 241/90 che disciplina la comunicazione di avvio del procedimento (“Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8 ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”), tanto da escludere, in apice, qualsiasi rapporto di specialità tra le due disposizioni e qualsiasi ipotesi di illegittimità non invalidante del provvedimento interdittivo nel caso in cui la P.A. dimostri in giudizio che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (art. 21 octies L. n. 241/90).
Nelle intenzioni del Legislatore l’interazione dialettica che ne deriva, in una fase prodromica rispetto a quella di adozione dell’interdittiva, è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l’esito esiziale del procedimento, sia per la P.A. la quale, sfruttando l’occasione di acquisire e/o di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all’emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
In altri termini, il contraddittorio in questione, rappresentando un sui generis nell’ampio ventaglio degli istituti di partecipazione procedimentale, non può relegarsi a strumento di mero carattere formale nell’ambito di un fenomeno da tempo in atto di complessiva dequotazione delle garanzie procedimentali, presentando invece una spiccata valenza sostanziale, in considerazione dell’ampiezza degli apprezzamenti demandati al Prefetto e del collegamento funzionale tra il contraddittorio e le previste misure di self cleaning eventualmente accessibili da parte dell’interessato.
massima di redazione
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Tar Calabria RC sentenza n.826-2023