
L’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, comma 1-bis, è finalizzata a sopperire ai disagi legati ai frequenti trasferimenti imposti al personale militare e ai dipendenti pubblici a esso equiparati (polizia di stato, carabinieri, polizia penitenziaria, vigili del fuoco), il cui carattere essenzialmente autoritativo ne amplifica la particolare onerosità, così da determinare i presupposti per la temporanea erogazione di un emolumento aggiuntivo, finalizzato ad attenuare gli effetti pregiudizievoli causalmente connessi all’imprevisto mutamento della sede. L’indennità mensile in questione spetta al personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, salva l’ipotesi in cui il personale sia stato trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
Non è ammissibile l’introduzione di differenziazioni irragionevoli nell’ambito dei trasferimenti di autorità disciplinati nell’art. 1 cit., non potendo il trasferimento di autorità ordinario (si pensi a quello per incompatibilità) seguire la regola dei comuni differenti, mentre il trasferimento per soppressione di unità quella dei confini territoriali di competenza.
Costituisce canone interpretativo di riferimento quello secondo cui all’interno dello stesso testo normativo e a fortiori in due commi in sequenza le definizioni vanno applicate e declinate in modo omogeneo, dovendosi presupporre che il legislatore non possa aver conferito in via implicita o silente significati divergenti a istituti o a definizioni di fattispecie sovrapponibili.
La necessità di provare i disagi personali per lo spostamento presso una nuova sede di servizio non è stato esplicitato nella norma che prevede l’indennità per il trasferimento d’autorità, cosicché il disagio da compensare è ritenuto sostanzialmente in re ipsa dal legislatore e, quindi, l’accesso all’indennità de qua è regolata in base a un automatismo.
massima di redazione
testo integrale
sentenza 9793-2023 Consiglio Stato sez II sentenza 9793-2023
Gli appellanti sono stati vittoriosamente difesi dall’avv. Antonello Sdanganelli.