Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 13 febbraio 2020 n. 1155. Stabilizzazione di precari mediante concorso e requisiti minimi d’accesso.

A.Renoir

La quota di riserva, percentualmente contingentata, destinata ai lavoratori non stabili denota la specialità della procedura attivata ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, in cui si prevede una riserva di posti nell’ambito di una più ampia procedura concorsuale alla quale accedono soggetti precari e soggetti esterni, questi ultimi privi di un rapporto di lavoro (in essere o pregresso) con la pubblica amministrazione. Dalla disposizione di legge non si evince, al contrario, alcun elemento di specialità in relazione ai requisiti di accesso alla posizione di ruolo da ricoprire che non esime i concorrenti – tanto gli esterni quanto i precari stabilizzandi – dal munirsi degli ulteriori e più specifici titoli di ammissione (possesso del diploma di specializzazione) che la normativa generale prevede per l’ottenimento di un posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico. L’art. 20 cit. individua uno schema minimo sulla cui base è possibile attivare la stabilizzazione, censendo categorie tipologiche generali di lavoratori precari che ad essa possono prendere parte, ed individuando generali condizioni minime di partecipazione da parte dei potenziali aspiranti. La disposizione, applicabile nei più diversificati ambiti del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, non ha (né può avere) invece la funzione di individuare i requisiti settoriali e specialistici richiesti nei diversi ruoli professionali suscettibili di stabilizzazione. Ne consegue che lo schema generale ricavabile dall’art. 20 cit.deve essere integrato con le disposizioni normative di settore, imprescindibili ai fini delle individuazione dei requisiti di ingresso nei variegati ambiti lavorativi di interesse.

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testo integrale

Consiglio Stato sez III sentenza 1155-2020

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