Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 31 ottobre 2024 n. 8676. Interdittiva antimafia, controllo giudiziario, autonomia, storia dell’imprenditore, contesto socio ambientale e parentale, funzione bonificante, confronto necessario.

C. Cuccoli

Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile – ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che seppur occasionalmente in passato hanno condizionato l’imprenditore – l’informativa (anche quella eventualmente successiva al controllo giudiziario) è invece frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell’imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi di attualità. Ciò consente al Prefetto di giustificare le sue valutazioni, utilizzando, seppur per meglio inquadrare e qualificare le sopravvenienze, lo sfondo in cui le vicende sono maturate e la storia in cui esse si innestano.

Stante l’autonomia dell’interdittiva rispetto al controllo giudiziario, plausibilmente il Prefetto può ritenere rilevante il contesto socio-ambientale e parentale dell’impresa, supportando l’idea che il controllo giudiziario non abbia svolto una funzione bonificante, dal momento che la prognosi di inquinamento mafioso si pone su un piano ben diverso dai controlli di competenza dell’amministratore giudiziario che hanno principalmente riguardano clienti e fornitori dell’azienda, ossia un aspetto della vita imprenditoriale.

Non vertendosi nell’ipotesi di procedimento avviato su istanza di parte, va escluso che sussista l’obbligo per l’autorità procedente, analogamente a quanto dispone l’art. 10 bis della L. 241/90, di informare il privato, anteriormente all’adozione formale di un provvedimento sfavorevole, delle ragioni del rigetto della domanda.

L’art. 92, comma 2 bis, del codice antimafia impone al Prefetto l’obbligo di un confronto necessario con il potenziale destinatario dell’informazione interdittiva dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale è già stato avviato e, in larga parte, istruito (“sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2″) e prima che sia destinato a sfociare in uno dei possibili esiti alternativamente previsti (informazione di tipo interdittivo o misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis).

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez III sentenza 8676-2024

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