
In ambienti caratterizzati da alto tasso di infiltrazione della cosa pubblica da parte della criminalità organizzata, il giudizio di responsabilità, cui consegue la misura dell’incandidabilità degli amministratori, per le condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali, ai sensi dell’articolo 143, comma 11, in relazione al comma 10 dello stesso articolo, del decreto legislativo numero 267 del 2000, ben può fondarsi sull’elemento gravemente indiziario, in mancanza di chiare prove di segno contrario, del vincolo derivante da relazioni di parentela, come di affinità, dell’amministratore con una famiglia che esercita attività economico-imprenditoriale con metodo malavitoso, in tal modo collocandosi in posizione di conflitto di interessi con altre imprese potenzialmente concorrenti sul mercato. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale rilevano le specifiche condotte addebitabili all’amministratore, tali da aver contribuito a determinare la misura risolutoria, possono essere ricondotte a legami di affinità con esponenti gravitanti nell’area della criminalità organizzata, sufficienti all’applicazione della misura dell’incandidabilità.
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Corte di Cassazione I sez. civ.sentenza 3857-2021