Il presupposto di applicabilità dei principi del codice civile alla convenzione urbanistica è l’esaurimento del potere amministrativo con la stipulazione dell’accordo sostitutivo dando vita all’obbligazione di diritto civile, rispetto a cui la buona fede non è quella che l’art. 1 della legge sul procedimento amministrativo menziona, quale forma del rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione unitamente alla collaborazione, e che corrisponde non alla regola di diritto civile, ma a un principio generale dell’ordinamento che ha la funzione, al pari della collaborazione, di modellare l’esercizio del potere fronteggiato dall’interesse legittimo (e di cui è espressione la previsione del «termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi» nell’art.21 nonies per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo, c.d. affidamento legittimo). La correttezza che emerge con la lesione dell’affidamento è quella cui si correla una posizione di diritto soggettivo, mediante un comportamento, soggetto alla normativa civilistica di correttezza, corrispondente a quell’area in cui l’Amministrazione dismette i panni dell’autorità, o perché manchi una norma attributiva del potere, come nel caso del tempo del procedimento, o perché la stessa Amministrazione assuma una condotta che acquista rilevanza al di là del regime degli atti formali del procedimento amministrativo, entrando in un’area disciplinata dal diritto comune. La lesione dell’affidamento, ovvero della libertà di autodeterminazione negoziale, quale danno evento, eventualmente in unione con contegni non formali dell’Amministrazione, introduce una distinzione già sul piano del fatto, ancor prima dell’effetto giuridico, rispetto alla fattispecie di violazione procedimentale. Trattandosi della lesione dell’affidamento di natura civilistica, differenziata ed indipendente dalla violazione procedimentale, deve intervenire un quid pluris rispetto alla mera inerzia o alla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, tale da integrare una fattispecie di diritto comune nella quale possa valutarsi, dal punto di vista della qualificazione giuridica, che l’Amministrazione abbia dismesso i panni dell’autorità che agisce sulla base di norme di azione per avere assunto dei comportamenti, formali ed informali, eccedenti il significato dell’esercizio fisiologico della funzione amministrativa, entrando così in una sfera suscettibile di essere apprezzata, alla luce della normativa di correttezza, alla stregua di un comune rapporto paritario.
massima di Gloria Sdanganelli©
testo integrale
Cass SS.UU. sentenza 12428-2021