In assenza di una legge o di un provvedimento amministrativo ad hoc, che sancisca l’impignorabilità dei crediti o delle somme di denaro della b, questi sono, di norma, pignorabili, salvo che abbiano ad oggetto somme destinate ad un pubblico servizio o all’attuazione di una funzione istituzionale dell’amministrazione, e che tale vincolo sia imposto da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo.

I trasferimenti di fondi da bilancio regionale o la semplice iscrizione in bilancio di un credito non basta a configurare un vincolo di destinazione delle somme che ne formano oggetto e, di conseguenza, l’impignorabilità. Il concetto di obbligazione di cui il codice civile non fornisce definizione, ma ne disciplina le fonti, il contenuto e gli effetti (artt. 1173 cod. civ.), è dato per presupposto dal legislatore, a causa della millenaria tradizione giuridica formatasi su esso, che, ancor oggi, non si discosta dalla definizione romanistica, al punto da riconoscere al creditore la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, anche quando il debitore sia una pubblica amministrazione.Quando la legge, statale o regionale, imponga ad una pubblica amministrazione l’obbligo di eseguire un pagamento nei confronti di altro soggetto, pubblico o privato, ci troviamo al cospetto d’una obbligazione di diritto comune, avente ad oggetto un credito che sarà pignorabile secondo le regole ordinarie, non essendo concepibile alcuna distinzione tra obbligazioni di diritto civile e obbligazioni di diritto amministrativo. Ove la legge attribuisca al destinatario del pagamento un mero interesse al pagamento (legittimo, adespota o diffuso), saremo fuori del campo delle obbligazioni, e si potrà discutere è se quell’interesse sia legittimo e quindi giustiziabile, oppure diffuso e privo di tutela.L’istituzione di un ente regionale controllato e finanziato dalla Regione implica che l’adempimento delle obbligazioni dell’ente strumentale dipende solo dai contributi ordinari che per legge (regionale) la Regione è obbligata a versargli, non potendo configurarsi la condotta di una Regione che costituisca un ente, assumere l’obbligo di finanziarlo – vera e propria obbligazione di diritto civile cui corrisponde un diritto al finanziamento – lasciandolo indebitare, e poi smettere di finanziarlo, lasciando impagati i suoi debiti, in contrasto con il principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.
massima di redazione
testo integrale
Cass. sez.III sentenza 8107-2022