
In un procedimento di erogazione di finanziamento regionale destinato alle aziende agricole colpite da calamità naturali, la nota della P.A. in cui si preannuncia la conclusione della pratica decorsi 10 giorni dalla sua ricezione, va inquadrata come rifiuto di provvedere poiché il differimento della conclusione del procedimento può avere un significato solo se si ritenga che in tale lasso di tempo il privato potesse esercitare la facoltà di contraddittorio endoprocedimentale, alla stregua dell’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990. L’esplicito riferimento allo spazio temporale di dieci giorni non può concepirsi come una dilazione che la P.A. abbia assegnato a sé stessa, salvo, paradossalmente, a prestare adesione all’ipotesi abnorme di un’archiviazione automatica della pratica regionale.
L’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362, c.c. ss., per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l’intento dell’amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell’atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla pubblica amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.
massima di redazione
testo integrale
La società ricorrente è stata vittoriosamente difesa dagli avvocati Luca e Antonello Sdanganelli. Idem, Tar Cz nn.461 e 464/2026.