Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, sentenza 24 gennaio 2024 n. 96. Fabbricato su area demaniale, annullamento del titolo edilizio, ordinanza demolizione, illegittimità.

Antonio Donghi

Qualora sia accertata la realizzazione di interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, l’art. 35, D.P.R. 380/2001, richiede, quale presupposto necessario per l’esercizio del potere comunale, che l’intervento sia stato realizzato senza il previo rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte dell’autorità comunale competente e che, quindi, l’opera possa ritenersi abusiva sotto il profilo edilizio.

Se la realizzazione del capannone industriale è stata autorizzata con una concessione edilizia valida ed efficace in quanto non investita da annullamento d’ufficio, il Comune non può ordinare lo sgombero e la demolizione, in presenza di un titolo edilizio che ne ha abilitato la realizzazione.

E’ inconfigurabile la sussistenza del vizio di nullità della concessione edilizia a seguito di una sopravvenuta sentenza che ha accertato la demanialità dell’area su cui è sorto il capannone. Dopo la positivizzazione della nullità strutturale del provvedimento amministrativo, con il suo inserimento nei casi previsti dall’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale forma di invalidità può ravvisarsi soltanto in casi estremi e circoscritti, che non incide sulla manifestazione di potere amministrativo anteriore al sorgere della controversia sulla demanialità dell’area.

Permane l’interesse a ricorrere, malgrado l’inattività della società, risiedendo esso nella contestazione dell’atto restrittivo impugnato, al fine di accertare l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero e demolizione dell’immobile di cui afferma la titolarità, a prescindere dall’operatività della società stessa.

massima di redazione

testo integrale

Tar Cz sentenza 96-2024

Il ricorrente è stato difeso vittoriosamente dallo Studio legale Sdanganelli

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