
Qualora sia accertata la realizzazione di interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, l’art. 35, D.P.R. 380/2001, richiede, quale presupposto necessario per l’esercizio del potere comunale, che l’intervento sia stato realizzato senza il previo rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte dell’autorità comunale competente e che, quindi, l’opera possa ritenersi abusiva sotto il profilo edilizio.
Se la realizzazione del capannone industriale è stata autorizzata con una concessione edilizia valida ed efficace in quanto non investita da annullamento d’ufficio, il Comune non può ordinare lo sgombero e la demolizione, in presenza di un titolo edilizio che ne ha abilitato la realizzazione.
E’ inconfigurabile la sussistenza del vizio di nullità della concessione edilizia a seguito di una sopravvenuta sentenza che ha accertato la demanialità dell’area su cui è sorto il capannone. Dopo la positivizzazione della nullità strutturale del provvedimento amministrativo, con il suo inserimento nei casi previsti dall’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale forma di invalidità può ravvisarsi soltanto in casi estremi e circoscritti, che non incide sulla manifestazione di potere amministrativo anteriore al sorgere della controversia sulla demanialità dell’area.
Permane l’interesse a ricorrere, malgrado l’inattività della società, risiedendo esso nella contestazione dell’atto restrittivo impugnato, al fine di accertare l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero e demolizione dell’immobile di cui afferma la titolarità, a prescindere dall’operatività della società stessa.
massima di redazione
testo integrale
Il ricorrente è stato difeso vittoriosamente dallo Studio legale Sdanganelli