Le decisioni della cessata Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, la quale ha ritenuto non applicabile l’art.57, comma secondo, lettera b) del previgente codice appalti (d.lgs.n.163/2006) all’appalto del servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico relativo a tutti gli immobili comunali, non possono risolversi nella funzione di interpretazione autentica della normativa né creare alcun vincolo per le amministrazioni nello svolgimento delle procedure di affidamento. Una volta perfezionatosi il contratto ed essendo stato eseguito integralmente da parte della stazione appaltante, essa non è esentata dal rispettare la clausola contrattuale che regola l’esercizio del potere di recedere dal contratto se intende svincolarsi. A fronte dell’inadempimento di cui all’art. 1456 c.c., già ritenuto dalle parti di non scarsa importanza e come tale causa sufficiente di risoluzione del rapporto, la parte privata fedele, che subisce l’inadempimento, deve essere risarcita per i danni che le derivino dall’altrui inadempimento. Qualora le parti abbiano predeterminato l’ammontare di tale risarcimento si è al cospetto di una clausola penale ex art. 1382 e ss c.c. e non di un corrispettivo per il recesso assimilabile, secondo la volontà obiettiva espressa dalle parti, ad una clausola risolutiva espressa.La dedotta indeterminatezza dell’importo stabilito a titolo di corrispettivo, in quanto mancante dell’indicazione dell’importo stimato massimo pagabile ovvero l’importo complessivo presunto da porre a base della procedura, come previsto dall’art.29 codice appalti del 2006, con la conseguenza che al momento della negoziazione e della stipula la remunerazione dell’appaltatore era determinata solo in parte, nel suo ammontare minimo, mentre una parte di importi aggiuntivi erano solo determinabili mediante i criteri indicati nel contratto, va analizzata ai sensi del combinato disposto degli artt.1346 e 1418 c.c. Il requisito contrattuale di determinabilità dell’oggetto sussiste quando in esso siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei all’esecuzione del contratto mediante un procedimento di mera attuazione, per cui l’indeterminatezza o l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto porta alla sua nullità solo in casi eccezionali, in ossequio al principio della conservazione degli atti giuridici sancito dall’art. 1367 c.c., e, con riferimento ai contratti pubblici, comunque non quando nel contratto vi siano elementi prestabiliti dalle parti, che rendono idonea l’identificazione della prestazione.
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Tribunale di Bologna sentenza n 2660-2017