Il contratto per la fornitura di derrate alimentari per i nidi d’infanzia sottoscritto fra l’operatore economico e l’amministrazione aggiudicatrice in seguito ad una procedura di affidamento, in considerazione del contenuto della pattuita regolamentazione contrattuale, della natura delle obbligazioni negoziali e delle modalità e tempistiche di loro adempimento, va ricondotto nell’alveo del contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 1559 e segg. c.c., e, in particolare, per quel che concerne la risoluzione, dall’art. 1564 c.c., il quale, testualmente, stabilisce che “in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti”. Stante la sensibile prevalenza dell’obbligazione di dare rispetto a quella avente ad oggetto un facere, quale alternativa qualificazione giuridica, si ritiene che il contratto in esame possa semmai presentare i caratteri individualizzanti una vendita, piuttosto che quelli di un appalto in senso stretto.
La qualificazione giuridica del contratto nei termini indicati rendono inapplicabile al caso di specie la disciplina codicistica in tema di garanzia per vizi della cosa venduta/fornita e, invece, applicabile quella in materia di risoluzione del contratto per inadempimento specificamente prevista dal citato art. 1564 c.c., e, in ogni caso, quella generale dettata dall’art. 1453 c.c., unitamente alle prescrizioni contenute e richiamate dal contratto. Vertendosi in tema di contratto ad esecuzione continuata, la sua risoluzione opera, ai sensi dell’art. 1458 c.c., ex nunc, nel senso che non si estende alle prestazioni già eseguite e lascia ovviamente libero il contraente adempiente di affidare ad altri la fornitura per il periodo restante, soprattutto in caso, come quello che qui ci occupa, in cui la continuità e regolarità della somministrazione sono, per la natura di questa e per la tipologia dei suoi destinatari, essenziali e non differibili.
L’onere della prova dei fatti rilevanti regolato e distribuito a norma dell’art. 1218 cod. civ., incombeva non sull’amministrazione appaltante, quale contraente avente diritto e, quindi, creditore della prestazione oggetto del contratto risolto, bensì sull’appaltore, quale contraente tenuto alla prestazione inadempiuta o non esattamente adempiuta. In termini paradigmatici, in tema di inadempimento e di risoluzione contrattuale, il contraente destinatario della fornitura, quindi, il creditore che lamenti l’inadempimento del fornitore e, quindi, agisca o abbia agito per la risoluzione del contratto, è tenuto soltanto a provare la fonte , negoziale o legale, del suo diritto, dovendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore-fornitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dalla non imputabilità del mancato adempimento.
Le segnalazioni provenienti da alcuni asili sui ritardi nelle consegne giornaliere e sulla inidoneità quali-quantitativa delle prestazioni eseguite, la decisiva circostanza degli alimenti destinati a bambini in tenerissima età (0-3 anni), corredate dagli atti documentali che hanno portato alla irrogazione a carico della fornitrice di sanzioni e penali, costituiscono l’adeguato supporto probatorio dell’inadempimento dell’appaltatore, contestato nella determinazione dirigenziale di risoluzione del contratto.
massima e commento di redazione
La pregevole sentenza del Tribunale felsineo richiede alcune puntualizzazioni sull’esatta qualificazione del contratto, oscillante fra le categorie civilistiche della somministrazione, vendita e appalto, senza accennare alla natura di contratto pubblico che ha originato il rapporto fra amministrazione e fornitore.
La disciplina comunitaria dei contratti pubblici gode della proiezione dei principi su cui si fonda l’Unione europea, nata per assicurare l’espansione del mercato economico, riconoscendo agli operatori economici degli Stati membri il diritto di esercitare la propria attività di impresa in regime di concorrenza ed in uno spazio che, sin dall’applicazione delle norme del Trattato, si estende a tutto il territorio europeo.
Tale impostazione sistematica si coniuga, nell’ordinamento nazionale, con il diritto di libertà economica consacrato dall’art. 41 Cost., di cui è espressione l’autonomia privata[1], che, nella materia dei contratti pubblici, ha generato una normativa interna storicamente protesa a tutelare alcuni principi sottesi all’azione amministrativa, quali la trasparenza e la paritaria partecipazione degli operatori.
L’evoluzione normativa sui contratti pubblici in riferimento alla predicata libertà contrattuale impone, però, cautela.
Essa rivela, anzi conferma, una lettura dell’autonomia privata che accentua la funzione economico-sociale e, in disparte la controtendenza emersa in sede di revisione dell’art. della 41 Costituzione[2], riduce lo spazio dell’agire privato in schemi selezionati conformi al disegno statale e sovranazionale “per la salvaguardia dell’interesse dell’economia nazionale”[3].
La normativa comunitaria, integrandosi con quella nazionale, ha prestato cura al settore degli appalti pubblici e, con il progredire del diritto comunitario verso cui, a lungo, si è assistito ad una produzione normativa nazionale incompatibile con esso, l’art.130 F del Trattato CEE introdotto dall’art. 24 dell’Atto Unico Europeo 28 febbraio 1986 n. 7, ha fissato l’obiettivo di “favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale”, incoraggiando le imprese a sostenere i loro sforzi di cooperazione, “mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno della Comunità grazie, in particolare, all’apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione”. La direttiva 24/2014/UE, nel 2° considerando, avverte il ruolo basilare degli appalti pubblici nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», “in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici […] facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale”.
In un siffatto quadro, nel quale esigenze interne e comunitarie si intrecciano in un fascio di tutele dirette a valorizzare la formazione e l’incontro delle volontà, pubblica e privata, informata al principio di concorsualità[4] – talora negata nei casi di procedura negoziata senza bando per difetto del confronto concorrenziale[5] -, le direttive europee che si sono succedute hanno forgiato una nozione di appalto pubblico che si discosta dal modello pandettistico di appalto (Erfolgvertrag), inquadrato dalla dottrina dominante nel tipo contrattuale dei negozi di risultato[6], poi recepito, in sede interna, nella definizione dell’art.1655 c.c.[7]. Non mancano tentativi di assimilazione dell’appalto pubblico e privato, ricostruendone i profili causali[8], o riscontrando identici elementi strutturali – l’intuitu personae, vale a dire l’essenzialità delle qualità soggettive dell’appaltatore[9] – e la diligenza dell’appaltatore nella fase esecutiva[10].
La nozione di appalto (o di contratto) pubblico risente così dell’evoluzione dell’ordinamento, che, quando è coinvolta una pubblica amministrazione, istituisce figure fluttuanti tra il diritto pubblico e quello privato[11], passando dalla concettualizzazione del contratto di diritto pubblico[12], fino alla accezione di contratto ad evidenza pubblica[13].
Sin dalle direttive 26 luglio 1971 n. 304, 18 luglio 1989 n. 440 e 14 giugno 1993 n. 37 in materia di lavori pubblici, 21 dicembre 1976 n. 77/62, 18 luglio 1989 n. 440 e 14 giugno 1993 n. 37 in materia di forniture, e 18 giugno 1992 n. 50, in materia di servizi, le condizioni sufficienti ad identificare un appalto pubblico erano rappresentate da un contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice, regolato da modalità di affidamento, avente per oggetto lavori, forniture o servizi[14].
Secondo una tecnica compilativa di semplificazione del testo normativo che permette l’applicabilità anche in situazioni ed ordinamenti nazionali molto diversi, la nozione dell’art. 1 della direttiva 2004/18/CE, – confermata dall’art. 2, par. 5, della direttiva 2014/24/UE – volutamente ampia, classifica la categoria generale degli appalti pubblici nei “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva”. La latitudine concettuale appare così estesa che la nozione non subisce variazioni neppure con la curiosa formula impiegata nell’art. 1, comma 2, della direttiva 2014/24/UE, in cui il legislatore europeo tiene a precisare che permane l’appalto pubblico “indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno”. Quali siano e dove possano essere ricercate le finalità diverse da quelle pubbliche che un’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di perseguire distaccandosi dall’endiadi norma di legge/interesse pubblico, francamente, è un compito selettivo alquanto infruttuoso.
Se si pone mente al grado dispositivo assunto, la direttiva è fra quelle direttamente applicabili che, nel sistema delle fonti, stanno oramai acquisendo, progressivamente, carattere e valore di prevalenza sulle norme interne, dando luogo a fenomeni di abrogazione – e non già solo di disapplicazione – di queste ultime. L’opinione è ratificata in giurisprudenza, ma sottoposta a discussione dalla dottrina, che rileva la dubbia capacità abrogativa delle direttive nei riguardi delle norme statali, in ragione della disomogeneità delle fonti normative in conflitto[15].
La fedele riproduzione della volontà comunitaria dell’art. 3 del Codice, denota come la scelta del nostro legislatore di definire gli appalti pubblici come “contratti” equivalga a privilegiare il momento dell’incontro delle volontà, il nesso sinallagmatico fra amministrazione ed operatore che si perfeziona con la stipulazione in forma scritta, pur non trascurando il rilievo delle modalità procedimentali dell’affidamento. L’individuazione degli elementi costitutivi nella definizione legislativa dell’art. 3, lett. dd) e ii) del Codice dei Contratti Pubblici, rappresenta non già solo il modo di atteggiarsi di una tecnica di redazione normativa di tipo casistico, mutuata dalle esperienze di common law ed importate nei sistemi di civil law anche attraverso l’adeguamento al diritto comunitario degli anni Ottanta[16]. In realtà, le definizioni giuridiche che il legislatore enuncia assumono “valore vincolante per l’interpretazione dei testi normativi”, grazie alla loro funzione di rendere esplicito il significato dei termini, eliminando fattori di ambiguità e comprimendo i margini di indeterminatezza[17].
L’indicazione cogente dell’art. 2, comma 4, che rinvia, in via residuale, alla disciplina del codice civile per “l’attività contrattuale” delle amministrazioni appaltanti, conforta la tendenza ad un approccio metodologico civilistico rivolto ad un’analisi dogmatica dei contratti pubblici[18], dato che autorevole dottrina considera i “contratti dell’Amministrazione di diritto comune pur se variamente caratterizzati dalla diretta incidenza dell’interesse pubblico sull’atto”[19].
Un ulteriore profilo di ricostruzione si riscontra se, accanto alla formula nominale “appalto pubblico”, si attribuisca il giusto rilievo alla prestazione ad esso sottesa, che, unitamente agli altri elementi pubblicistici e negoziali, contribuisce a cogliere la causa quale funzione economico-sociale distintiva dei vari tipi contrattuali[20]. La figura contrattuale, invero, assume una diversa dimensione ed un più pregnante significato laddove venga intesa come appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, la cui identificazione avviene alla stregua delle definizioni ex art. 3 del Codice, che agevola il compito complesso dell’interprete.
In altri termini, i tratti distintivi dell’appalto pubblico risaltano per l’appartenenza al sistema normativo di matrice comunitaria, che prevede, prioritariamente, il rispetto delle regole pubblicistiche sull’affidamento, ma la sua qualificazione nominale non può prescindere dall’oggetto della prestazione, che permette la sua ascrivibilità in uno schema causale tipico, cui le parti, se intendono vincolarsi, devono conformarsi. Quest’obbligo è un indubbio restringimento della libertà dell’amministrazione. di stipulare contratti atipici, libertà che si era rafforzata, in via di principio, con l’introduzione dell’art. 1-bis nella legge n. 241/90[21]. E’ stato correttamente osservato in sede giurisprudenziale che, secondo “il principio di legalità vigente nel nostro ordinamento, all’Amministrazione è consentita l’adozione dei soli provvedimenti che costituiscono espressione di una specifica attribuzione di potere”, ma “non è negata la generale libertà di contrattare ai sensi dell’art. 1322 c.c., sicché essa potrà avvalersi delle figure negoziali tipiche disciplinate dal codice civile, ma potrà anche concludere contratti atipici, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela non confliggenti con le finalità istituzionali”[22].
Nel diritto comune, l’art. 1322 c.c. allude alle figure di contratto incluse in “tipi aventi una disciplina particolare”, definiti nominati, in quanto presi in considerazione singolarmente dall’ordinamento ed inquadrati esattamente con le statuizioni che disciplinano il corrispondente tipo[23]. Favorisce, nel contempo, l’esercizio del potere, attribuito ai privati, di derogare a quella disciplina contrattuale legale, formando modelli negoziali innominati privi di uno schema legislativo, satisfattivi dei loro bisogni e meritevoli di apprezzamento[24].
Nel sistema comunitario degli appalti pubblici e nel Codice che ne costituisce l’espressione positiva interna, il legislatore ha escluso un potere delle parti parallelo a quello riconosciuto all’autonomia privata dall’art. 1322 c.c., non solo per la cogenza delle fasi procedimentali di aggiudicazione, che impedisce una modalità alternativa di formazione del consenso. L’unica concessione dedicata dal legislatore al regime libero dell’art. 1322 c.c. si esprime nell’art. 19 del Codice, che prevede la possibilità, per l’ amministrazione appaltante, di finanziare i lavori pubblici, gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i servizi e le forniture disciplinate attraverso il ricorso alla sponsorizzazione, la cui natura atipica è largamente condivisa. Rispetto ai contratti pubblici inquadrati dall’art.19 cit., la sponsorizzazione riveste carattere accessorio e strumentale per la provvista finanziaria che è tenuta a garantire per l’attuazione dell’interesse pubblico sotteso ai primi[25]. Nel senso che il contratto di sponsorizzazione resta fuori dall’ambito della disciplina generale, comunitaria e nazionale, sugli appalti pubblici, in quanto non è catalogabile come contratto passivo, comportando solo un vantaggio economico e patrimoniale direttamente percepito dalla pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa[26].
Inderogabili e non disponibili dall’autonomia negoziale appaiono i modelli contrattuali tipici disegnati dal legislatore, in ragione del contenuto delle prestazioni richieste dall’amministrazione appaltante agli operatori, nel senso che al di fuori delle ipotesi tipiche di appalti di lavori, servizi e forniture il cui oggetto è ricavato dalle disposizioni dall’art.3 del Codice, non sussistono spazi di agibilità al potere delle parti. Affrontando la correlazione fra contratti pubblici e le figure corrispondenti nel codice civile, è stata negata tipicità ai primi, con particolare riferimento alla fornitura che “può significare, a seconda dei casi, vendita o somministrazione”, escludendo la configurabilità del contratto misto “quando il suo oggetto sia in parte l’esecuzione di lavori, in parte fornitura di beni, nel senso che al committente vengono venduti o somministrati beni da usare come tali”. Secondo tale ragionamento volto ad affermare la prevalenza dell’appalto di lavori ricondotta sull’applicazione stretta di categorie civilistiche, “i materiali occorrenti per realizzare l’opera non snaturano l’appalto, e il valore rispettivo dei materiali e del lavoro non ha nulla a vedere col contratto misto, la fornitura dei materiali occorrenti per realizzare l’opera rientra infatti nelle obbligazioni dell’appaltatore (articolo 1658 del codice civile: «La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla materia o dagli usi»); sicché l’appalto d’opera tale rimane quale che sia il valore dei beni impiegati dall’appaltatore[27]”.
Si può, invece, tentare di riflettere sulla tipicità dei contratti pubblici[28] proprio per la specialità della disciplina[29] rispetto ai contratti di diritto comune, la cui caratterizzazione risiede nel quadro a struttura rigida relativo alle modalità di affidamento da parte di un’amministrazione appaltante, alla necessità della forma scritta, all’onerosità ed all’oggetto delle prestazioni definite nell’art. 3 del Codice.
AS
[1] V. recentemente: Corte cost., 22 maggio 2009 n. 162, in Foro amm. CdS 2009, 1179; Cass. civ. sez. I, 30 luglio 2009, n. 17746, in Giust. civ. Mass. 2009.
[2] Proposta di l. cost. 15 dicembre 2010, di modifica dell’art. 41 Cost., concernente la libertà d’iniziativa economica e il principio della concorrenza: «L’iniziativa economica privata è libera e deve svolgersi in condizioni di concorrenza. Chi la intraprende ne è esclusivo responsabile».
- [3] La costruzione di un punto di equilibrio fra autonomia privata, ordinamento europeo, mercato ed art.41 Cost. e la declinazione del sintagma “libertà contrattuale e utilità sociale”, per MAZZAMUTO, Libertà contrattuale e utilità sociale, in e dir. priv., 2011, 365 ss., sono indici rivelatori per un diritto europeo che conosce forme di compressione dell’autonomia privata per la tutela dell’interesse generale.
[4] Nel senso individuato da Corte giust. UE sez. VI, 12 luglio 2001, n. 399, in Riv. it. dir. pubb. com, 2001, 842 ss., con nota di QUAGLIA, Le opere di urbanizzazione tra convenzioni urbanistiche e procedure di evidenza pubblica,
[5] T.A.R. Lazio Roma sez. III, 11 novembre 2009 n. 11069, in Foro Amm.- T.A.R. 2009, 11, 3175. In termini diversi: Cons. Stato sez. V, 7 settembre 2001 n.4673, in App. urb. edil., 2002, 618
[6] BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano 1953, 127 ss; MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Riv. dir. comm., 1954, 366 ss
[7] RUBINO, L’appalto, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da VASSALLI, VII, tomo 3, Torino, 1958, 9
[8] Traendo spunto dalla disciplina delle varianti in corso di esecuzione, T.A.R. Lombardia Milano sez. III , 12 ottobre 2011 n. 2419, in Dir.& giust., 2011, 15 novembre, giunge alla identificazione di una causa comune fra appalto pubblico e privato. V., anche: Cass.sez. I, 18 febbraio 2008 n. 3932, in Foro amm.- C.d.S. 2008, 3, 713.
[9] Cass. Civ. sez. I, 3 settembre 2007 n. 19165, in Giust. Civ. Mass., 2007, 9
[10] Nell’appalto sia pubblico che privato, infatti, rientra tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso. Così in: Cass. sez. II, 15 ottobre 2013 n.23350, DeJure 2013.
[11] Una parte rilevante della dottrina non si discostava dal modello definitorio civilistico, riconoscendo, tutt’al più, elementi di specialità: ROMANO S.A., Principi di diritto amministrativo, Firenze, 1923, 391 ss; CAMMEO, I contratti della pubblica amministrazione, Firenze 1937; CIANFLONE, L’appalto di opere pubbliche, Milano 1999, 141 ss. Sulla configurabilità dell’appalto pubblico come contratto “essenzialmente di diritto privato”, Cass. Civ., sez. un., 22 settembre 1984, n. 4819, in Rass. avv. Stato 1985, I, 178.
[12] RESTA, Sulla natura speciale del contratto di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche e sulla proponibilità di azione giudiziaria per l’inadempimento dell’ Amministrazione, in Foro amm., 1932, II, 185; VIRGA P., Teoria generale del contratto di diritto pubblico, in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 979 ss.
[13] GIANNINI M.S., Diritto amministrativo, I, Milano, 1970 677 ss.
[14] Corte giust. CE, 22 giugno 1989, n. 103, in Rass. giur. Enel 1991, 1093; 10 luglio 1984, n. 126, in Riv. dir. intern. 1985, 164.
[15] Consiglio di Stato ad. plen., 10 maggio 2011 n.7, in Foro Amm. C.d.S. 2011, 5, 1473, con nota di FRANCAVIGLIA, Il Consiglio di Stato e la sentenza «El Dridi»: le direttive europee hanno efficacia «abrogativa»?,.
[16] Sul punto: DELLACASA, Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili, Torino 2004, 45 ss.
[17] Consiglio di Stato sez. VI 16 gennaio 2009, n. 209, in Foro Amm. – C.d.S. 2009, 1, 226; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 9 dicembre 2008 n. 955, in Foro Amm. – C.d.S. 2008, 12, 3467; T.A.R. Milano (Lombardia) #sez. II, 27 ottobre 2009 in Foro Amm. – T.A.R. 2009, 10, 2726
[18] Significative sono le argomentazioni svolte in, T.A.R. Sardegna, sez. I, 1 febbraio 2010, n. 109, in Foro amm. TAR 2010, 2, 694
[19] BIANCA, Diritto Civile. 3. Il contratto, Milano, 1984, 44
[20] Cass. Sez. III, 20 agosto 2003 n. 12216, in Giust. civ. Mass. 2003, 7-8; III, 4 aprile 2003 n. 5324, in Giust. civ. Mass., 2003,4; II, 19 marzo 1999 n. 2526, in Giust. civ. Mass. 1999, 613; III,. 15 luglio 1993 n. 7844, in Giur. it., 1995, I, 1, 734; II, 15 giugno 1991 n. 6771, in Giust. civ. Mass. 1991, 6; II, Cass. 18 febbraio 1983 n. 1244, in Giust. civ. Mass. 1983, 2; II, Cass. 29 gennaio 1983 n. 826, in Giust. civ. Mass. 1983, 1; II. 7 aprile 1971 n. 1025, in Foro it., I, 2574; II, 15 febbraio 1963 n. 331, in Giust.civ, 1963, I, 736.
[21] Cfr.:MEMMO, Il consenso contrattuale Le nuove tecniche di contrattazione, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia – Diretto da Francesco Galgano, Padova, 118.
[22] Consiglio di Stato sez. V, 7 settembre 2001 n.4680, in Ragiusan 2002, f.215-6, 99.
[23] Sugli indici rivelatori della tipicità dei contratti: MESSINEO, in Enc. dir., Contratto innominato, X, Milano 1962, 95 ss.; GALGANO, Il negozio giuridico, Milano, 2002, 47-48; SACCO, L’interpretazione, in Trattato di diritto privato diretto da RESCIGNO, Torino, 1983, 440 ss
[24] Cass. civ. sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863, in Resp. civ. e prev. 2004, 717; idem, 26 giugno 2001, n. 8742, in Giur. comm. 2002, II, 329; idem, 2 novembre 2000, n. 14330, in Giust. civ. 2001, I,1897; Cass. civ. , sez. I, 5 gennaio 1994, n. 75, in Rass. dir. civ. 1996, 185; Cass. civ. , sez. un., 1 ottobre 1987, n. 7341, in Giur. it. 1988, I,1,1204; Cass. civ. , sez. I, 31 agosto 1984, n. 4738, in Dir. e giur. 1986, 229; Cass. civ. , sez. III, 8 marzo 1980, n. 1543, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 3.
[25] T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 25 settembre 2012 n. 1552, in Foro Amm. T.A.R. 2012, 9, 2677
[26] Tar Milano, sez. I, 12 marzo 2009, n. 1894, in Foro Amm. – T.A.R. 2009, 3, 621
[27] Consiglio di Stato sez. V, 8 marzo 2006 n. 1218, in Foro Amm. C.d.S. (Il) 2006, 3, 863
[28] Argomento su cui, amplius, DUGATO, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996.
[29] Su cui CARULLO, Appalti Pubblici, in Enc.dir., Aggiorn., Milano, 2001, 82-83.
testo integrale
Tribunale Bologna Sez Imprese sentenza n. 501-2022