Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 20 giugno 2024 n. 5510. Potere discrezionale, interesse pubblico specifico, interessi secondari, ponderazione, merito, motivazione scelte urbanistiche, ricorso collettivo, conflitto di interessi.

Renato Guttuso

Nell’esercizio del potere discrezionale l’autorità amministrativa deve tenere conto non solo dell’interesse pubblico primario – attribuito per il raggiungimento di un interesse pubblico specifico, la cui definizione è rimessa al legislatore – posto alla base del potere di cui risulta attributaria, ma anche degli altri interessi, pubblici e privati, che caratterizzano la situazione concreta, in una valutazione complessiva rivolta a determinare l’interesse pubblico del caso concreto, il quale, dunque, è il frutto di un giudizio di sintesi dell’amministrazione.

Il perseguimento del migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico attraverso una scelta ponderativa di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario, nella quale si concreta la discrezionalità, richiede la completa acquisizione degli interessi e la loro comparazione secondo le regole e i principi che presiedono allo svolgimento della funzione amministrativa con una valutazione di sintesi utile a determinare decisione da prendere. Se tali canoni dell’azione amministrativa vengono rispettati, l’ulteriore spazio valutativo attiene al merito dell’azione amministrativa.

Su un piano generale, la motivazione delle scelte urbanistiche, più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione comunale.

E’ ammissibile il ricorso collettivo proposto dai titolari di immobili confinanti o posti nelle immediate vicinanze della realizzanda media struttura commerciale in ragione della omogenità dei loro interessi che esclude un conflitto tra i proponenti tali domande.

massima di redazione

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Consiglio Stato sez IV sentenza 5510-2024

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