Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 20 luglio 2021 n. 5450. Azione risarcitoria, dimostrazione dell’illegittimità dell’azione amminsitrativa.

F. X. Winterhalter

Alla violazione delle norme di azione, in cui si sostanzia e cui si riduce l’illegittimità dell’azione amministrativa, quale vizio interno della funzione, può accompagnarsi anche la violazione delle norme di relazione, ossia la lesione esterna della sfera giuridica di un terzo, attinto in un bene della vita, in cui si sostanzia l’illiceità. Mentre un atto illegittimo può non essere anche illecito, viceversa un atto legittimo non può per ciò solo essere illecito, giacché il potere, ove esercitato entro i margini di legge, non produce per definizione danni ingiusti tali essendo soltanto quelli non iure e contra ius. Senza prospettare un surrettizio ritorno alla superata teoria della pregiudiziale amministrativa, l’accoglimento di una domanda di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima è subordinato alla prova, da parte dell’interessato dell’illegittimità dell’azione amministrativa, senza la quale non è in radice predicabile alcuna pretesa risarcitoria in capo al privato. L’azione di risarcimento dei danni prescinde sì, processualmente, dall’azione demolitoria (cfr. art. 30 c.p.a.), ma non anche, sostanzialmente, dalla dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento. Tale prova non può in radice essere fornita, ove nel petitum ritualmente introdotto in giudizio non vi siano i motivi di doglianza avverso l’azione amministrativa stessa, ciò che rende materialmente impossibile la delibazione della relativa legittimità, come noto non operabile ex officio, stante il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa e ne rappresenta, comunque, un ineludibile ed inaggirabile presupposto.

massima di redazione

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Consiglio Stato IV sentenza 5450-2021

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