Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 22 maggio pratile 2026 n. 4156. Verifica dell’anomalia, offerta tecnica, offerta complessiva, bando, elementi aggiuntivi.

Delphin ENJOLRAS

Il giudizio di anomalia previsto dall’art. 110, comma primo, del d.lgs. n. 36 del 2023, volto a valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”, ossia l’offerta nel suo complesso, non può essere circoscritto ai soli aspetti dell’ offerta tecnica che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara. Pur dovendo il bando di gara indicare gli elementi sui quali effettuare la verifica di anomalia, tuttavia ove l’offerta presenti degli elementi aggiuntivi sia pure formalmente non richiesti o indicati nel bando o nell’avviso, il giudizio di anomalia si deve necessariamente svolgere anche su tali elementi poiché, diversamente, si perverrebbe a un giudizio di anomalia incompleto di talune rilevanti parti ai fini della affidabilità dell’offerta.

E’ illegittima la verifica di anomalia ove non siano stati considerati i costi del personale aggiuntivo che l’operatore ha previsto nella propria offerta tecnica, oltre alle figure ordinarie assimilabili al quadro economico del bando, essendo tali costi erano facilmente calcolabili con il raffronto ai contratti collettivi di categoria.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez IV sentenza 4156-2022

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