L’indennità da esproprio deve compensare adeguatamente il proprietario per il bene perduto tenendo conto del suo valore intrinseco, non secondo il criterio della edificabilità di fatto ma affidandosi alla condizione di diritto del bene stesso e tenendo presente l’ utilità che da esso può legalmente trarsi, non potendo il proprietario pretendere di valorizzare condizioni di illegalità in sede di esproprio, al fine di ottenere un indennizzo maggiore.

La regola generale in tema di immobili abusivi è l’irrilevanza di essi ai fini della determinazione della indennità di esproprio, espressa dall’art 38, D.P.R. n.380/2001, sulla quale il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ha innestato una eccezione, espressa dalla norma contenuta nel comma 2-bis, che, come tutte le norme eccezionali, è di stretta interpretazione, volta a valorizzare la condizione di sanabilità dell’immobile abusivo («Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità».
massima di redazione
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Cass sez.I ordinanza n. 10732-2026