Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 28 aprile fiorile 2026 n. 3308. Concessione di bene demaniale, decadenza, contratto di rete, rete contratto, rete soggetto, collaborazione fra imprese, appalto, comunione di scopo, autorizzazione art.45 bis Codice Navigazione.

F.Musante, in Filiceart, Lamezia Terme.

Incorre nella decadenza per inadempimento e violazione di legge commesse il concessionario di un bene demaniale che abbia affidato ad un operatore terzo l’attività di bar in assenza dell’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav., non rilevando il fatto che quest’ultimo fosse legato con un contratto di rete alla ditta concessionaria, inadatto ad esonerare la concessionaria dall’obbligo di acquisire il prescritto titolo abilitativo.

Distinto sotto il profilo causale dal contratto di appalto, il contratto di rete, introdotto nell’ordinamento nazionale dal d.l. n. 5 del 2009 (convertito dalla legge n. 33 del 2009) rappresenta uno degli strumenti negoziali attraverso i quali le imprese possono cooperare per realizzare obiettivi economici condivisi, secondo lo schema del contratto plurilaterale con comunione di scopo, espressamente delineato dal legislatore nel riferimento alla funzione di «accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato», nella duplice veste di:

(i) la c.d. “rete-contratto”, che regola una collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e distinto, rispetto alle imprese contraenti, dovendo ricomprendere in questa fattispecie tanto la rete strutturata che quella non strutturata;

(ii) e la “rete-soggetto”, costituita da un contratto con fondo patrimoniale comune che, attraverso l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha sede la rete, acquista soggettività giuridica, ma non personalità giuridica.

L’accordo fra la ditta concessionaria e l’operatore terzo sotto forma della “Rete Contratto” senza elidere l’alterità soggettiva dei due operatori privati, comporta – al pari di qualsiasi altro contratto privatistico implicante una parziale esternalizzazione di specifici servizi (ad es. appalto, affitto di ramo di azienda, etc.) – il coinvolgimento – nell’esecuzione dell’attività di gestione del bar sulla spiaggia – di un soggetto diverso rispetto al titolare della concessione.

Il precipitato amministrativo di tale legittima scelta imprenditoriale privatistica, è l’inderogabile necessità di richiedere la preventiva autorizzazione ex art. 45-bis cit. , il quale prevede, come noto, che:

(i) il concessionario, “previa autorizzazione dell’autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione”;

(ii) “previa autorizzazione dell’autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell’ambito della concessione”.

massima di redazione

testo integrale

Cons. Stato sez VII sentenza 3308-2026

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