
Nel contesto del conferimento di un incarico a un legale esterno, la delibera della giunta comunale, presupposto indispensabile per la validità del rapporto obbligatorio tra l’ente locale e il professionista, assume una funzione autorizzatoria e contabile, ma non si identifica con il contratto d’opera professionale né lo sostituisce.
Il rapporto tra un avvocato e il suo cliente, anche quando quest’ultimo è una Pubblica Amministrazione, è disciplinato primariamente da un accordo contrattuale secondo una chiara gerarchia delle fonti per la determinazione del compenso professionale: 1) accordo tra le parti: la pattuizione consensuale ha priorità su ogni altro criterio. L’articolo 2233 c.c., infatti, stabilisce che il compenso, in primo luogo, è quello “convenuto dalle parti“; 2) forma scritta a pena di nullità: per gli avvocati, l’accordo sul compenso deve essere redatto in forma scritta, pena la sua nullità. L’art. 2233, comma 3, c.c. è inequivocabile: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”. La legge professionale n. 247/2012 ribadisce che il compenso è “pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”; 3) criteri sussidiari: in assenza di un valido accordo scritto, il compenso viene determinato secondo i parametri ministeriali (attualmente il D.M. 55/2014 e successive modifiche). Questi parametri si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale.
Le deliberazioni di giunta comunale, pur dando atto che il professionista avrebbe ‟quantificato” il proprio compenso, non costituiscono un contratto, né una proposta contrattuale accettata per iscritto dall’avvocato, in mancanza di un documento (scambio di corrispondenza, convenzione, preventivo controfirmato) da cui possa desumersi la volontà concorde delle parti di fissare il compenso nella misura indicata dall’Ente. La dicitura “contattato per le vie brevi” contenuta nelle delibere rafforza anzi la convinzione che l’intesa, se mai vi fu, avvenne in forma orale e, come tale, è da considerarsi radicalmente nulla per difetto della forma prescritta dalla legge.
massima di redazione
testo integrale
sentenza Trib Lamezia Terme 456-2026
Professionista difeso dall’avv. Antonello Sdanganelli