
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo, omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito – avente anche rilevanza penale – commesso con la realizzazione delle opere abusive e obbliga gli uffici comunali all’acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l’istanza prevista dall’art. 36, d.P.R. n.380/2001, o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.
L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima, comportando una fattispecie a formazione progressiva.
In ragione della natura dichiarativa della (già) intervenuta acquisizione della proprietà da parte dell’Amministrazione, il proprietario del bene acquisito – o, come meglio può essere definito, il precedente proprietario del bene – non è legittimato a proporre la domanda di accertamento di conformità, difettandone il titolo.
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non ha natura provvedimentale, fungendo esso da presupposto al provvedimento dichiarativo di acquisizione del bene al patrimonio comunale.
massima di redazione
testo integrale
Sentenza Cons Stato sez II n. 2930-2026
Il Comune di Nocera Terinese è stato difeso dall’avv. Antonello Sdanganelli