
Ove in un concorso pubblico il candidato abbia dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere titoli di ammissione, di preferenza o di merito, ma per imprecisione, evidente dagli atti e, in verità, facilmente emendabile, in quanto non comportante l’inserimento nella domanda di partecipazione di elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, digita un campo informatico non adatto a confermarli, la commissione ha il dovere di fare uso del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241, che affida al responsabile del procedimento il compito di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Nelle competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema, in ossequio al principio di autoresponsabilità, da contemperarsi con quelli di buona fede ed affidamento, rendendo dunque possibile l’utilizzo del soccorso istruttorio e la correzione dell’errore.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez IV sentenza 2474-2025