
I provvedimenti di rilascio emanati dall’Agenzia del demanio pur attenendo in via diretta al recupero del bene demaniale occupato da operatori economici privati che utilizzano il sito, sebbene in via mediata ma non necessariamente irrilevante, attengono anche alla tutela del bene in quanto protetto dal punto di vista paesaggistico nonché storico, sicché un comitato, che ha tra le sue finalità la protezione dell’ambiente e la tutela dei beni di valore artistico e paesaggistico, che costituiscono interessi di sicuro rilievo costituzionale e perciò stesso meritevoli di tutela, ha titolo ad intervenire nel giudizio affinché non vengano annullati i provvedimenti dell’Agenzia che, comunque, tendono alla protezione del bene demaniale di interesse sia storico che paesaggistico. Ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c. il potere di autotutela possessoria estrinsecatosi in un’ordinanza di rilascio di un bene demaniale occupato, richiede che l’occupazione sia abusiva. All’opposto, in presenza di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, non vi è possibilità per l’amministrazione proprietaria di recuperarne il possesso in regime di autotutela esecutiva, di cui all’art. 823, comma 2, c.c., perché, in tal caso, l’amministrazione è tenuta ad avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile con l’obbligo di motivare, in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta della sua pretesa. La sdemanializzazione tacita del bene pubblico è esclusa ove: (i) lo Stato abbia dimostrato di tenere in particolare cura il bene sottoponendolo a vincolo paesaggistico, storico e artistico con distinti decreti ministeriali; (ii) l’Agenzia del demanio non abbia preteso una indennità quale canone di occupazione del bene da parte del privato, ma abbia richiesto il pagamento dell’indennizzo per occupazione abusiva del bene demaniale e quindi sine titulo; (iii) l’Agenzia, dopo avere verificato, vanamente, se le infrastrutture realizzate nell’area pubblica avrebbero potuto essere sanate dal punto di vista edilizio-urbanistico, al fine di verificare se potesse essere formalizzato il rilascio di una concessione demaniale per lo sfruttamento del bene, mai rilasciata alle società interessate, abbia inequivocabilmente attivato ogni strumento possibile, consentito dall’ordinamento (tra cui l’esercizio del potere di autotutela su beni demaniali di cui all’art. 823, secondo comma, c.c.) per tornare nella disponibilità del bene demaniale detenuto sine titulo dal privato.
massima di redazione
testo integrale
Cons.Stato VI sentenza 6988-2021