
L’affidamento in house di un appalto previsto dall’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 come modello dal carattere residuale ed eccezionale, configura una duplice condizione – non richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi contratti – rappresentata: dalla dimostrazione del fallimento del mercato, ovvero della incapacità del mercato di offrire il servizio de quo alle medesime condizioni qualitative, economiche, di accessibilità, garantite dal gestore oggetto del controllo analogo; dalla sussistenza di specifici benefici per la collettività derivanti dall’affidamento diretto in house. Trattandosi di valutazione unitaria e complessa, siccome finalizzata a sintetizzare entro un quadro unificante – rappresentato dai vantaggi insiti nell’affidamento in house rispetto a quelli derivanti dal meccanismo concorrenziale – dati molteplici e variegati risultanti dalla istruttoria amministrativa, il sindacato del giudice amministrativo non potrà che svolgersi secondo le coordinate tipiche del potere discrezionale, rifuggendo da una analisi di tipo atomistico e parcellizzato della decisione amministrativa portata alla sua cognizione, ma orientandolo verso una valutazione di complessiva logicità e ragionevolezza del provvedimento impugnato. Il profilo motivazionale inerente all’esigenza di avvalersi, in considerazione delle dimensioni, della complessità della struttura, nonché delle esigenze di servizio e dell’utenza di un soggetto pienamente qualificato, avente particolari competenze nell’ambito della gestione della viabilità, della sosta e, più in generale, delle politiche di mobilità pubblica, della opportunità di avere un unico soggetto di riferimento per la mobilità infra-ospedaliera e per la mobilità cittadina, in modo da governare adeguatamente i flussi di traffico, è il portato di considerazioni di carattere soggettivo concernenti l’affidatario, insufficienti di per sé a veicolare in termini necessitati la scelta circa la soluzione organizzativa ottimale in direzione dell’affidamento in house, e quindi a dimostrare che nel mercato non siano reperibili soggetti ugualmente qualificati da un punto di vista professionale/esperenziale. La scelta di sottrarre l’affidamento di un servizio al fisiologico confronto di mercato, optando per la soluzione auto-produttiva facendo leva su dati evanescenti, di carattere eventuale o meramente organizzativo, insuscettibili di manifestare un corrispondente significativo beneficio per la collettività, deve trovare fondamento in dati oggettivi ed attentamente valutati, che giustifichino il sacrificio che quella scelta arreca alla libertà di concorrenza.
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Consiglio Stato Sez III sentenza 2102-2021