
Il principio di unicità dell’offerta, codificato dall’art. 17 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine al quale i partecipanti alle gare pubbliche concorrono essenzialmente con un’unica proposta tecnica ed economica, è posto a presidio del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti, con la finalità di evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte tra loro incompatibili, con aggravio dell’attività istruttoria, e, al contempo, di impedire che un operatore economico possa beneficiare, in virtù di un’offerta plurima, di maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione rispetto ai concorrenti che hanno presentato una sola proposta, ponendosi come baluardo dell’interesse pubblico a far emergere la migliore offerta.
La presentazione da parte dell’operatore economico di due diverse offerte tecniche, sostanzialmente differenti sotto plurimi profili e, dunque, tra di esse alternative, benchè la seconda riprodotta in copia oscurata , va trattata come espediente – del quale non può essere nemmeno apprezzata la natura colposa dell’operatore – poiché, in ossequio al principio di autoresponsabilità ogni concorrente sopporta le conseguenze del proprio operato. Piuttosto, la duplice presentazione altera la par condicio competitorum, giovandosi il concorrente di due diverse offerte, idonee ad attribuirle maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti rispettosi della lex specialis di gara, del principio di leale concorrenza, della fiducia, dell’accesso al mercato e della tassatività delle cause di esclusione, i quali hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione.
Né, in senso contrario, può essere invocato il principio del risultato a giustificazione della condotta dell’operatore, il cui perseguimento non può avvenire attraverso il sacrificio degli altri interessi che vengono in rilievo, quali in primo luogo l’esigenza di tutela della par condicio dei concorrenti.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez III sentenza 4999-2026