
La delega alla riscossione della pensione non determina alcuna sostituzione nell’ambito del rapporto previdenziale intercorrente con l’INPS, né conferisce al delegato alcun potere di rappresentare e/o di agire per conto del pensionato, se non nei ristretti limiti della riscossione dei ratei di pensione presso l’Ufficio pagatore.
Da ciò discende, quale inevitabile conseguenza, che il delegato non può essere il soggetto destinatario della richiesta di restituzione dei ratei dell’assegno sociale corrisposti nel periodo di vigenza della delega, tanto più ove l’indebito sia scaturito dalla presunta carenza, in capo al beneficiario, di un requisito necessario ai fini del diritto alla prestazione assistenziale.
Con la delega conferita dal pensionato, il soggetto designato, ex art. 1188, comma 1 c.c., a riscuoterla, assume il ruolo di mero indicatario di pagamento, adiectus solutionis causa, rimanendo estraneo al rapporto pensionistico intercorso tra il delegante e l’ente previdenziale, sicché la delega alla riscossione della pensione non poteva produrre effetti al di fuori del rapporto tra delegante e delegato, in misura che l’obbligazione restitutoria per carenza originaria o sopravvenuta del diritto all’assegno sociale può sorgere esclusivamente in capo al soggetto delegante titolare dell’assegno, a prescindere dal fatto che quest’ultimo avesse provveduto all’incasso personalmente o a mezzo di un rappresentante.
massima di redazione
testo integrale
sentenza Trib Lamezia T lav 315-2026
La ricorrente è stata vittoriosamente difesa dagli avv.ti Luca e Antonello Sdanganelli