Negli appalti pubblici il Registro di contabilità costituisce l’unico strumento idoneo a ricevere le riserve avanzate dall’appaltatore, poiché in esso devono essere annotate tutte le lavorazioni e le somministrazioni fornite dall’appaltatore comprese quelle ulteriori rispetto alle opere richieste dall’Amministrazione. L’onere dell’appaltatore di formulare tempestiva riserva per maggiori pretese rispetto al corrispettivo pattuito insorge nel momento in cui quei fatti emergano con evidenza secondo criteri oggettivi e di media diligenza, fermo restando il differimento della precisa quantificazione di dette maggiori pretese dopo il definitivo consolidarsi del pregiudizio economico subito e senza che sia consentito all”imprenditore di sostituire la ragione indicata nel registro di contabilità con altra causale in precedenza non indicata. E’ causa di inammissibilità e decadenza l’iscrizione delle riserve, per la prima volta, nel Certificato di collaudo e, quindi, tardivamente. L’onere di formulare le riserve nel registro di contabilità non è previsto per un dovere di lealtà contrattuale e per l’esigenza di tempestivi controlli, ma specialmente nell’interesse pubblico di consentire all’amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell’opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti. Qualora l’appaltatore introduca varianti di sua iniziativa, o qualora, pur avendone ricevuto l’ordine scritto del direttore dei lavori, non si sia accertato dell’esistenza della loro preventiva approvazione da parte dell’amministrazione ed abbia perciò attuato le varianti in assenza di tale approvazione, queste sono da considerare arbitrariamente eseguite dall’appaltatore e perciò illegittime. L’appaltatore non può pretendere l’ulteriore compenso per il maggior pregio delle lavorazioni effettuate neppure a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., dovendosi ritenere tale azione preclusa dall’esistenza nei suoi riguardi dell’espresso e perentorio divieto legislativo di introdurre varianti arbitrarie e della sancita esclusione di ogni compenso in caso di violazione del divieto stesso.
massima di redazione
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Corte Appello Torino sentenza 1497-2017