In materia di appalto pubblico di lavori, le deficienze od errori del progetto esecutivo devono esser rilevate dalla società appaltatrice, con la diligenza media esigibile da parte di un imprenditore interessato a quel tipo di appalto, in sede di accesso ai luoghi di esecuzione dei lavori nella fase di procedura di gara o alla data di sottoscrizione del contratto. Ove le difformità ed errori del progetto esecutivo siano conoscibili già durante la procedura della gara d’appalto l’operatore aggiudicatario, nel determinare il prezzo da offrire in ribasso rispetto a quello base d’asta per aggiudicarsi il contratto d’appalto, deve ragionevolmente prevedere quanto quelli avrebbero inciso sulla tempistica di esecuzione dei lavori oggetto del contratto e sugli eventuali maggiori costi che avrebbe dovuto sostenere a causa della loro presenza. In conformità al principio di buona fede di cui agli artt. 1337, 1366 e 1375 del c.c. a cui deve ispirarsi il comportamento delle parti di un contratto tanto nella fase delle trattative che ne precede la conclusione, quanto in quella dell’interpretazione e dell’esecuzione, è onere della società appaltatrice segnalare quei vizi e quelle difformità non oltre la data di consegna dei lavori.
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sentenza Tribunale Trieste 357-2017