Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 13 marzo 2024 n. 2451. Limiti dimensionali del ricorso, principio di sinteticità, interdittiva antimafia, condizionamento criminale, revoca confisca ininfluente, indizi gravi e concordanti, gestione clanica.

Andrea Appiani

Il superamento dei limiti dimensionali è infatti questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell’interesse pubblico all’ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d’ufficio a prescindere da eccezioni di parte. Il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità.

Per la persistenza, in carenza di qualsivoglia richiesta di autorizzazione alla deroga, del superamento dimensionale per circa 20.832 battute, pari a circa 10,5 pagine, l’esame del ricorso è effettuato, in applicazione dell’articolo 13-ter, comma 5 dell’Allegato 2 al c.p.a. , omettendosi di valutare le questioni sollevate nelle pagine eccedenti.

Il carattere risalente nel tempo di alcune delle vicende richiamate nell’informativa prefettizia e l’esito favorevole di alcune delle vicende giudiziarie (revoca della confisca, archiviazione di alcune delle imputazioni in sede penale) non sono ex se elementi idonei a escludere il pericolo di condizionamento criminale, qualora l’Amministrazione riesca a dimostrare la sussistenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti tali da rendere storicamente sostenibile la prognosi di permeabilità mafiosa formulata alla stregua del criterio del più probabile che non, emergendo un contesto che milita nel senso della rilevanza potenziale nella gestione clanica dell’impresa soprattutto in relazione alle caratteristiche del territorio di riferimento caratterizzato da un’elevata incidenza del fenomeno della ‘ndrangheta.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez III sentenza 2451-2024

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