Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 24 aprile 2024 n. 7. Requisiti di ammissione, completezza certificazioni, esclusione, mancato pagamento contributo unificato, entrate tributarie.

Marianne von Werefkin

Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere continuativamente – per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali – i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi. Nell’ambito del giudizio contro il provvedimento di aggiudicazione di una gara, il giudice amministrativo ha sempre il potere di accertare la idoneità e la completezza delle certificazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.

Pur se l’art. 85, d.lgs. 50/2016, non prevede espressamente il dovere di comunicare alla stazione appaltante le eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, il relativo onere dichiarativo deve ricollegarsi, alla necessità, sancita dall’art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241,  (“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”),  che istituisce un principio generale sull’attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici.

Il mancato pagamento nei tempi previsti delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato – da ascrivere alla categoria delle entrate tributarie – integra la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata. Non rileva il fatto che, al momento della presentazione dell’offerta, nel cassetto fiscale non risultassero pendenze tributarie o che la regolarità fiscale fosse stata accertata dall’Agenzia delle Entrate e dall’ANAC tramite l’AVCPASS, poiché il contributo unificato non rientra tra le imposte amministrate dall’Agenzia delle Entrate, per cui i debiti a esso relativi non vengono iscritti nel cassetto fiscale.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato Ad. Plen. sentenza 72-2024

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