Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 aprile 2015, n. 8100. Ai nonni non è riconosciuto un autonomo diritto di visita dei nipoti figli di coniugi separati.

nonniL’art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l’art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore, preservandolo da conflitti interfamiliari la cui risoluzione non spetta certamente al minore e che possono arrecargli una condizione ansiogena e non corrispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita.

testo integraleCorte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 febbraio – 21 aprile 2015, n. 8100
Presidente Forte – Relatore Bisogni

Fatto e diritto

Rilevato che:
1. Il Tribunale per i minorenni di Trieste, con decreto del 18 dicembre 2013, mantenendo fermo l’affidamento di C.N.A. ai servizi sociali ha revocato le disposizioni del precedente decreto del 18 luglio 2012 relative alla previsione di un graduale avvicinamento tra N.A. e i nonni paterni.
2. Hanno proposto reclamo l’A. e la C. lamentando la mancata considerazione della loro disponibilità al rapporto con la nipote.
3. La Corte di appello di Trieste, con decreto del 20/27 marzo 2014, ha respinto il reclamo ritenendo decisivo il rifiuto espresso anche di recente da N. di frequentare i nonni paterni.
Ha rilevato la Corte che, se pure tale rifiuto, espresso dalla minore nel corso del procedimento, è condizionato dall’ostilità dei genitori al ripristino del rapporto fra nonni e nipote, di esso si deve tenere conto perché esprime la volontà dell’adolescente di non esporsi a una situazione di conflitto che non è in grado di sostenere.
4. Ricorrono per cassazione A.A. e C.S. affidandosi a tre motivi di ricorso con i quali deducono: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della Costituzione; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c.; c) violazione di legge. I ricorrenti rilevano che il diritto dei nonni alla frequentazione dei nipoti trova fondamento nei vincoli familiari tutelati dall’art. 29 della Costituzione ed è riconosciuto dalla giurisprudenza. Ritengono che il provvedimento impugnato sia gravemente lesivo dell’interesse del minore. Deducono la violazione della legge n. 149/2001 per non aver né il Tribunale né la Corte di appello nominato un curatore speciale al minore.
5. Non svolgono difese gli intimati.
Ritenuto che:
6. Il ricorso è inammissibile perché impugna un provvedimento che non ha un carattere di decisorietà e definitività tale da renderlo ricorribile per cassazione (cfr Cass. civ. sezione I n. 5134 del 5 marzo 2014 e Cass. Civ. sez. VI-3 ordinanza n. 14680 del 28 agosto 2012).
7. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’art. 1, comma primo, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha novellato l’art. 155 cod. civ., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ed i parenti di ciascun ramo genitoriale), non attribuisce ad essi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore (Cass. civ. sezione I n. 17191 dell’11 agosto 2011). In questa prospettiva al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell’interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore. Cosi nella specie i giudici di merito hanno voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto interfamiliare la cui risoluzione non spetta certamente al minore.
8. Il provvedimento non nega quindi in nessun modo il diritto dei minori a conservare e intrattenere rapporti significativi con i propri ascendenti ma ha una finalità di tutela del minore preservandolo da una situazione di conflitto che determina nel minore una condizione ansiogena e non corrispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita. In tal senso il ricorso non coglie la ratio del provvedimento che impugna. È finalizzato a ottenere un sindacato di merito sulla valutazione dell’interesse del minore e fraintende la natura del procedimento attribuendogli un carattere contenzioso e avversariale che non ha, specificamente nei confronti del minore. Di qui la estraneità alla ratio decidendi anche della censura relativa alla mancata nomina di un curatore speciale del minore come è stato del resto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 336, ultimo comma, cod. civ., che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall’art. 155 sexies cod. civ., divenuto necessario ai sensi dell’art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass. clv., sezione I, n. 7478 del 31 marzo 2014).
9. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
10. Il processo risulta inoltre esente dal contributo unificato e pertanto non è soggetto all’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

 

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