Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 7 maggio 2024 n.4103. Campeggi, strutture ricettive, manufatti temporanei, regime edilizio, permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica.

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Sotto il profilo urbanistico-edilizio, la realizzazione di un campeggio – o, comunque, di struttura ricettiva all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti – con plurimi manufatti ed impianti destinati ad ospitare e garantire servizi , è un intervento di trasformazione urbanistica del territorio assoggettato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), T.U.380/2001, a permesso di costruire (‟l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,……salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”), demandando alla legislazione regionale la definizione più articolata delle caratteristiche costruttive e della tipologia degli allestimenti mobili inidonei a determinare una trasformazione stabile del territorio.

Mentre il campeggio, insistente in zona tutelata, per essere realizzato deve – già a monte – conseguire l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs.42/2004, viceversa, anche al fine di garantire la possibilità al gestore di modulare, anno per anno, l’offerta turistica ricettiva del campeggio alle esigenze del mercato, la collocazione temporanea e stagionale di dette strutture – che adempiano esclusivamente a finalità di alloggio transitorio, rimanendo in loco per la sola durata del soggiorno dei vacanzieri, che usufruiscono dei diversi servizi messi a disposizione del campeggio – va ritenuta, almeno in astratto fatta salva diversa verifica in concreto, influente sotto il profilo dell’assetto del territorio, declinato nella duplice e concorrente prospettiva urbanistico-edilizia e paesaggistica, valutando l’aspetto della permanenza nel tempo delle strutture nella sostanza e sul campo, posto che, ad esempio, l’amovibilità dal suolo dei manufatti non è da sola sufficiente ad escludere la permanenza, rilevando piuttosto la presenza di collegamenti a sottoservizi, quali fognature, energia elettrica, gas, o dall’esistenza di qualsiasi altra circostanza in grado di far desumere una destinazione dei manufatti ad esigenze stabili e permanenti nel tempo.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez VI sentenza 4103-2024

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