Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 marzo 2015, n. 4929. Il giudicato penale di assoluzione non vincola il giudice civile se la parte offesa non abbia partecipato al giudizio penale.

La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante per il giudice civile, quando la vittima del reato, sebbene regolarmente citata quale parte civile, abbia scelto di non costituirsi parte civile, ed abbia proposto la domanda di risarcimento del danno stampadinanzi al giudice civile prima che fosse pronunciata la sentenza penale.

testo integraleCorte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 ottobre 2014 – 12 marzo 2015, n. 4929
Presidente Petti – Relatore Rossetti

Svolgimento del processo

1. Nel 2003 M.F. , di professione giornalista televisivo, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società “Gruppo Editorale l’Espresso” s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “GEL”) e H.D. , esponendo che:
(-) l’(omissis) il periodico (omissis) , edito dalla GEL e diretto da H.D. , pubblicò la notizia che una casa di prostituzione fosse frequentata anche dal giornalista M.F. ;
(-) la pubblicazione di tale notizia aveva leso il suo onore e la sua
reputazione.
Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
2. Con sentenza del 15.11.2005 n. 24360 il Tribunale accolse la domanda.
3. La decisione, appellata dai soccombenti, venne riformata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 21.6.2010 n. 2687.
Con tale sentenza la Corte d’appello rigettò la domanda di risarcimento sul presupposto che:
(a) il direttore responsabile del settimanale era stato assolto in sede penale;
(b) la vittima era stata posta in condizione di costituirsi parte civile;
(c) ergo, la sentenza penale di assoluzione vincolava il giudice civile, giusta la previsione dell’art. 652 c.p.p..
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.F. con 3 motivi di ricorso.
Hanno resistito con unico controricorso la GEL e H.D. .

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Si assumono violati gli artt. 652 e 654 c.p.p..
Espone il ricorrente, al riguardo, che ai sensi dell’art. 652, comma 1, c.p.p., la sentenza penale di assoluzione ha efficacia vincolante nel giudizio civile di risarcimento del danno solo se il danneggiato non abbia scelto di esercitare l’azione civile dinanzi al giudice civile. E poiché nel caso di specie egli aveva scelto di non costituirsi parte civile, la sentenza penale di assoluzione non avrebbe dovuto avere alcun effetto nel giudizio civile di risarcimento.
1.2. Il motivo è fondato.
II sistema dei rapporti tra la sentenza penale di assoluzione e il giudizio civile di risarcimento del danno risulta dal combinato disposto di tre norme: gli artt. 75, 88 e 652 c.p.p..
Tali norme, per come costantemente interpretate da questa Corte, fissano una regola, una eccezione ed una eccezione all’eccezione, che ovviamente fa risorgere la regola generale.
1.3. La regola è che la sentenza penale ha “effetto di giudicato” nel giudizio civile di risarcimento del danno quando ricorrano tre condizioni:.
(a) che la sentenza penale sia stata pronunciata in esito al dibattimento;
(b) che il danneggiato si sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
(c) che in sede civile la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell’imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile.
Soltanto quando ricorrano congiuntamente tutte e tre questa condizioni si produce il c.d. effetto di vincolo, ovvero l’impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale.
Ne segue che la sentenza penale di condanna non ha alcuna efficacia vincolante per il giudice civile quando:
(a) sia stata pronunciata senza dibattimento;
(b) la vittima non si sia costituita parte civile, né sia stata messa in condizione di farlo;
(c) non vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento.
1.4. L’eccezione alla regola appena riassunta è contenuta nell’ultima parte del primo comma dell’art. 652 c.p.p..
Essa prevede che anche quando la sentenza penale sia stata pronunciata in esito e dibattimento, e la vittima sia stata citata quale parte civile, il giudicato penale non vincola il giudice civile se questo sia stato adito dalla parte offesa “a norma dell’art. 72, comma 2, c.p.p.”, vale a dire quando la vittima, per propria scelta, abbia deciso di non costituirsi parte civile, e di domandare il risarcimento del danno direttamente al giudice civile.
1.5. Infine, l’eccezione all’eccezione si verifica quando la vittima del reato decida di domandare il risarcimento del danno dinanzi al giudice civile:
(a) dopo essersi già costituita parte civile, oppure
(b) dopo che sia stata già pronunciata la sentenza penale di primo grado.
In questo caso il processo civile dovrà obbligatoriamente sospendersi, e la sentenza penale – in ossequio alla regola generale – avrà effetto di giudicato nel giudizio civile di risarcimento.
1.6. Tutti i princìpi sin qui riassunti sono risalenti e pacifici nella giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626947; Sez. 1, Sentenza n. 319 del 09/01/2013, Rv. 624637; Sez. L, Sentenza n. 4519 del 21/02/2008, Rv. 602116; Sez. 3, Sentenza n. 15408 del 10/08/2004, Rv. 575929; Sez. 3, Ordinanza n. 1654 del 27/01/2005, Rv. 581220; Sez. L, Sentenza n. 4775 del 09/03/2004, Rv. 570908).
1.7. Nel caso di specie, è pacifico che:
(a) l’azione civile di risarcimento del danno proposta da M.F. sia stata introdotta nell’anno 2003;
(b) M.F. non si sia costituito parte civile nel procedimento penale a carico di H.D. ;
(c) la sentenza penale di assoluzione nei confronti di quest’ultima sia stata pronunciata nel 2005.
Si ricade, pertanto, nell’ipotesi appena indicata al § 1.4: quella in cui la vittima del reato, disinteressandosi del giudizio penale, adisca il giudice civile prima che sia stata pronunciata la sentenza penale di primo grado, e senza essersi costituita parte civile.
In tal caso il giudizio penale e quello civile proseguono su strade separate e non interferenti, né l’eventuale sentenza penale di assoluzione avrà alcun effetto vincolante per il giudice civile.
1.8. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in base al seguente principio di diritto:
La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante per il giudice civile, quando la vittima del reato, sebbene regolarmente citata quale parte civile, abbia scelto di non costituirsi parte civile, ed abbia proposto la domanda di risarcimento del danno dinanzi al giudice civile prima che fosse pronunciata la sentenza penale.
1.9. Restano assorbiti gli altri motivo di ricorso.
2. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

This Post Has Been Viewed 1,491 Times