Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede l’esperimento “di una procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti,” nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”, sulla base di un procedimento di affidamento che si articola in una prima fase – di individuazione degli operatori tramite indagine di mercato ovvero consultazione di elenco di operatori economici precedentemente costituito – ed una seconda fase, di vera e propria contrattazione, nella quale sono esaminate le offerte degli operatori precedentemente invitati a partecipare. Esso si distingue dalle ordinarie procedure di affidamento per essere l’amministrazione ad avviare il dialogo con il singolo operatore economico attraverso la lettera di invito individuale a presentare la sua offerta e non, come normalmente accade, l’operatore economico a proporsi con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. La stazione appaltante non può consentire ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione, ma che sia venuto a conoscenza degli inviti (e, dunque, dell’esistenza di una procedura), di presentare la propria offerta, poiché tanto significa, di fatto, ribaltare la sequenza descritta e ripristinare l’ordinarietà, ma in palese contrasto con le indicazioni normative. E’ legittima la non ammissione dell’operatore non invitato dalla stazione appaltante, in quanto, diversamente, il numero dei concorrenti presenti in gara sarebbe destinato ad aumentare, teoricamente senza limiti, ostacolando la rapida conclusione del procedimento che l’amministrazione non sarebbe più in grado di governare almeno sotto l’aspetto cronologico.
massima di Gloria Sdanganelli©
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Consiglio Stato Sez V sentenza 6160-2019