La misura interdittiva cautelare in vigore per soli sei giorni e poi immediatamente sospesa, con la contestuale applicazione di misure correttive prontamente poste in essere dall’interessato in esecuzione del comando giudiziale, non viola il principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali che, peraltro, deve essere contemperato con gli altri principi che regolano l’azione amministrativa, e, in particolare, con quelli di ragionevolezza e proporzionalità.
La brevissima inibizione alla stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione non è capace di supportare, in virtù della rigorosa applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali, l’esclusione dell’operatore da tutte le procedure di gara in corso durante tale limitatissimo periodo, apparendo irragionevole e contrario al principio di proporzionalità, in assenza di qualsivoglia prova di una concreta compromissione dell’esigenza dell’amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.
massima di redazione
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Consiglio Stato III sentenza 10994-2023