Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 3 maggio 2016 n. 1743. L’informativa prefettizia antimafia non è provvedimento sanzionatorio ma preventivo e non richiede un quadro di certezza probatoria di rilevanza penale.

Nell’attribuire il potere di emanare l’informativa antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011 ad un organo periferico del Ministero dell’Interno e nel prevedere il dovere di tutte le altre Amministrazioni di emanare i relativi atti consequenziali, il legislatore ha tenuto conto sia delle competenze generali delle Prefetture in ordine alla gestione dell’ordine pubblico ed al coordinamento delle Forze dell’ordine, sia dell’esigenza che non sia ciascuna singola Amministrazione – di per sé non avente i necessari mezzi ed esperienze – a porre in essere le relative complesse attività istruttorie e ad emanare singoli provvedimenti ad hoc sulla perdurante sussistenza o meno del «rapporto di fiducia». appalti antimafiaL’impianto motivazionale (ex se o col richiamo agli atti istruttori), deve fondarsi su una rappresentazione complessiva  degli elementi di permeabilità criminale – il rischio di inquinamento mafioso – che possano influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento – o comunque di condizionamento – rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso. La verifica dell’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa può derivare da un quadro indiziario  descrittivo, in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del «più probabile che non», il giudice amministrativo, chiamato a, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista, valutatene e contestualizzatene tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona. È estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio, poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.

testo integrale

Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 3 maggio 2016 n. 1743. Presidente Maruotti coestensore; relatore coestensore: Noccelli

This Post Has Been Viewed 263 Times