Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza 30 gennaio 2024 n.23. Responsabilità erariale, dirigente regionale, erogazione benefici economici, lavoratore svantaggiato, donne, verifiche, controlli, regolarità amministrativa.

Va esclusa qualsiasi responsabilità per dolo o colpa grave dei dirigenti regionali che, in sede di gestione, hanno adottato i provvedimenti di erogazione di benefici eurounitari riguardanti l’assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati, nel cui iter procedimentale è intervenuta una serie di soggetti che hanno agito in funzione di controllo attestando, in ogni singola fase, la regolarità di un’azione amministrativa complessa e giuridicamente variegata, giungendo ai medesimi risultati cui sono pervenuti i dirigenti.

Giovanni Boldini

Ai fini della qualificabilità dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, assume rilievo la disposizione dell’art. 2, comma 18, del Regolamento (CE) n. 800/2008, ma anche la disciplina interna contenuta nel d.lgs 21 aprile 2000, n. 181 (art. 4, comma 1, lett. a) e d), introdotto dal D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) e nel d.lgs n. 276/2003 (art. 20, comma 5-ter), da cui discende la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (lett. a) nonché, in caso di attività lavorativa di natura subordinata, di durata inferiore a sei mesi (art. 4, comma 1, lett. d). Parimenti rilevanti, ancorché emesse successivamente alla definizione del procedimento amministrativo di erogazione dei benefici, sono le disposizioni del D.M. del 20 marzo 2013, della Circolare del Min. Lav./INPS, n. 111 del 24.07.2013, della Circolare del Ministero del lavoro, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, n.34, prot. 40/2612 del 25/07/2013 e della Circolare INPS del 5 dicembre 2013, n. 166, dai quali si evince il complesso dei fattori rivelatori dello svantaggio lavorativo.

Appartengono alla categoria dei lavoratori svantaggiati le donne risultanti prive di un impiego regolarmente retribuito in aree geografiche caratterizzate da un forte differenziale tra occupati ed occupate, sulla cui classificazione nessuno degli organismi deputati ad effettuare verifiche e controlli sui requisiti di ammissione ai benefici economici ha mai rilevato alcuna irregolarità.

massima di redazione

testo integrale

sentenza Corte Conti App I sez n 23 30.1.2024

Lo Studio legale Sdanganelli ha ottenuto vittoriosamente l’assoluzione del dirigente regionale.

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