Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza 5 dicembre 2023 n. 33934. Ineleggibilità, elezioni regionali, consigliere regionale, direttore generale enti locali, controllo istituzionale, controlli interni.

Berthe Morisot

In tema di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, la candidatura del titolare di un organo (direttore generale) che esercita poteri di controllo sulla provincia o il comune implica il rischio che egli approfitti dei poteri connessi all’ufficio ricoperto per esercitare una captatio benevolentiae o incutere un metus publicae potestatis nei confronti degli elettori, in tal modo alterando la par condicio tra i candidati.

La circostanza che il territorio dei comuni e delle province faccia parte della regione, non comporta un’ingiustificata disparità di trattamento tra i titolari di organi che esercitano poteri di controllo sull’amministrazione della regione, i quali restano eleggibili alla carica di consigliere comunale o provinciale, e quelli di organi che esercitano poteri di controllo sulla provincia o sul comune, i quali non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale: la maggiore ampiezza del territorio regionale, comprendente una pluralità di province e comuni, determinando un’attenuazione del rischio di condizionamenti derivanti dall’esercizio dei poteri di controllo, tanto più forte quanto più è circoscritto l’ambito in cui tali poteri vengono esercitati, fa apparire infatti ragionevole la scelta compiuta dal legislatore con l’art. 60, comma primo, n. 5 d.lgs. n. 267 del 2000, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’art. 130 Cost. ad opera dell’art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, comportando il venir meno del controllo precedentemente esercitato dalla regione sugli atti delle province e dei comuni, ha escluso un’incidenza diretta ed immediata dell’attività svolta dagli organi della prima nel territorio degli altri due enti territoriali.

Nella ricostruzione della nozione di controllo istituzionale, da intendersi in senso tecnico e nella forma di esercizio in via esclusiva o prevalente, l’eliminazione del controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, affidato ad organi esterni, in favore del potenziamento dei controlli interni – attraverso la previsione di un controllo di regolarità amministrativa e contabile, un controllo di gestione, un controllo strategico, ed una valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale – nell’ambito di tale sistema, un ruolo di particolare rilievo è affidato al direttore generale, cui i dirigenti dell’ente sono tenuti a rispondere nei suoi confronti, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate (art. 108, comma primo). Ad esso non spettano soltanto compiti di amministrazione attiva, consistenti nell’attuazione degl’indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, nella supervisione della gestione e nella predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione (art. 108), ma anche poteri di controllo, consistenti nella partecipazione all’organizzazione dei controlli (art. 147, comma quinto), nel coinvolgimento attivo nel controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies,comma primo) e nella direzione dell’unità preposta al controllo strategico (art. 147-ter, comma secondo).

massima di redazione

testo integrale

Cass I ordinanza 33934-2023

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