Corte di Cassazione, Sezione Prima, ordinanza 25 gennaio 2022 n. 2075. Funzione del collaudo di opera pubblica, inadempimento da ritardo dell’appaltatore, responsabilità.

Jacob Ferdinand Voet

Il collaudo non può ingenerare alcun affidamento in capo all’appaltatore, perché non è un atto proveniente dalla Pubblica Amministrazione, bensì da un organo indipendente quale il collaudatore. Soltanto con l’approvazione da parte della committente si determina il consolidamento di talune obbligazioni a carico della stessa. Il collaudo ha lo scopo: a) di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; b) di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente; c) di esaminare le riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

In tema di appalto privato o pubblico, la responsabilità dell’assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell’opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell’intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un’opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d’arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell’appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ.

Il ritardo nel completamento delle opere non costituisce fattispecie che rientri nell’ambito dell’esecuzione del collaudo di opere pubbliche, non afferendo a questione tecnico-contabile,  integrando, una forma d’inadempimento contrattuale, di cui agli art 1453 ss., c.c., che l’ente committente può far valere nel termine di prescrizione. Non può configurarsi nel collaudo un termine finale per contestare all’appaltatore i ritardi dell’opera consegnata, esulando dall’ambito delle questioni tecnico-contabili che ne costituiscono il tradizionale ambito, venendo in rilievo un inadempimento contrattuale disciplinato secondo le norme generali.

massima di redazione

testo integrale

Cass sez. I ord 2075-2022

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