Corte di Cassazione, Sezione Terza, sentenza 15 febbraio 2022 n. 4907. Indennizzo, vittime criminalità organizzata, diritto all’erogazione.

Elizabeth Poulett

In caso di omicidio commesso per vendetta da un’organizzazione criminale di stampo mafioso ai danni di chi ne aveva contrastato le attività, i congiunti della vittima, la cui domanda di risarcimento dei danni da uccisione nei confronti dell’autore del reato sia stata accolta, hanno anche il diritto di fruire, contestualmente, dei benefici di cui alla legge n. 512 del 1999, nei limiti e con le modalità di erogazione previsti da tale legge e dai regolamenti di attuazione. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione, non condizionato, nell’accertamento, ad alcuna procedura amministrativa, essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all’entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità. La natura di diritto soggettivo esclude ogni subordinazione del relativo interesse a quello della pubblica amministrazione, che invece viene in rilievo solo quanto alle modalità ed ai tempi di erogazione, non già a condizionare l’accertamento del diritto o la determinazione del suo contenuto.

massima di Giulia Morello

testo integrale

Cass III sentenza 4907-2022

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