Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza 7 dicembre 2021 n. 38941. Transazione, riconoscimento del debito, proposta e accettazione, unicità documentale.

Maurizio Carnevali

L’espressione contenuta in una deliberazione regionale “al fine di pervenire alla definizione della questione” non manifesta l’intenzione di riconoscere un debito, quanto piuttosto di transigere una controversia. La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, – o meglio tra la volontà dell’uno e quella dell’altro atto – sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico. Trattandosi di proposta di transazione, come ogni proposta volta a concludere un contratto è revocabile sino a che non si sia concluso il contratto (art. 1328 c.c.), ossia fino a che al proponente non fosse giunta l’accettazione del destinatario. Ove si assuma il parametro di forma della unicità documentale, inclusiva delle volontà dei contraenti, la transazione non si perfeziona se le parti, pubblica e privata, abbiano manifestato la rispettiva volontà in atti separati, anziché in un unico documento contrattuale. Se si propende per la tesi che, trattandosi di contratto con una impresa commerciale, la transazione è validamente conclusa anche se le volontà non sono contenute in un unico documento ma in documenti diversi, occorre verificare a) l’accettazione della proposta nel termine stabilito dal proponente (1326 c.c.), a pena di inefficacia; b) l’accettazione da parte dell’ente pubblico condizionata alla erogazione dei fondi da parte del Ministero diventa efficace se si verifica la condizione.

massima di redazione

testo integrale

Cass sez III sentenza 38941-2021

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