Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 11 luglio 2019 n. 18672

Edgar Degas

Nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 1 comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.

Massima e commento di Nicoletta Palazzo©

Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale riguardante gli atti idonei a produrre l’interruzione della prescrizione prevista dall’art. 1495, comma 3, c.c.

In primo luogo, è necessario specificare che in tema di compravendita, il venditore, ai sensi dell’art. 1476, n. 3, c.c., deve garantire il compratore dai vizi della cosa che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore – vizi redibitori – (art. 1490 c.c.).

La suddetta garanzia comporta che, l’acquirente, nel caso in cui riscontri dei vizi, possa chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo – azioni edilizie – la cui scelta può avvenire fino al momento della proposizione dell’azione giudiziale.

L’esercizio di tali azioni è soggetto ad un termine di decadenza e di prescrizione. Il primo comma dell’art. 1495, c.c., specifica che se entro otto giorni dalla scoperta del vizio, lo stesso non viene denunciato, si decade dal relativo diritto. Il terzo comma del medesimo articolo prevede la prescrizione dell’azione entro l’anno dalla consegna della cosa.

Quanto alla natura delle azioni edilizie, la recente pronuncia della Cassazione ha chiarito che trattasi di una responsabilità per inadempimento per l’inesatta esecuzione del contratto (Cass. SS.UU. n. 11748 del 3 maggio 2019).

Con riguardo alla questione sottoposta alle Sezioni Unite si erano formati due orientamenti contrastanti. Un primo indirizzo presupponeva la distinzione tra la garanzia e le azioni edilizie: la garanzia era intesa come autonoma situazione giuridica e la sua prescrizione era interrotta tramite la manifestazione di volontà di avvalersene, espressa anche con atti stragiudiziali, potendosi riservare in un secondo momento la scelta del tipo di tutela. L’altro orientamento configurava le azioni edilizie come aventi natura di diritti potestativi e, pertanto, la loro prescrizione poteva essere interrotta esclusivamente tramite azioni giudiziali, escludendo l’applicabilità dell’art. 2943, IV comma, c.c., valevole per i soli diritti di credito.

La Cassazione ha risolto la controversia preferendo il primo orientamento per una serie di ragioni.

La garanzia può qualificarsi un diritto, piuttosto che una posizione giuridica di potere e, per tale ragione, ne discende l’applicabilità delle norme generali in tema di prescrizione. Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 1219 e 2943, c.c., l’atto interruttivo della prescrizione può constare tanto in una domanda giudiziale quanto in un atto di costituzione in mora.

La conseguenza dell’interruzione tramite atti stragiudiziali nell’anno dalla consegna del bene comporta, ai sensi dell’art. 2945, c.c., la decorrenza di un nuovo termine annuale di prescrizione.

A supporto di tale indirizzo figura una ragione di tipo economico-processuale: con la messa in mora, il venditore potrebbe eliminare i vizi, in tal modo evitando di adire la sede giudiziale. Potrebbe aversi, in questo senso, un effetto deflattivo.

L’unica specificità prevista per tale tipo di garanzia è il termine breve di prescrizione dell’azione, il quale, data la sua specialità, non potrà applicarsi per analogia a casi differenti da quelli disciplinati dalla norma. Quest’ultimo carattere è volto a tutelare non solo il compratore dall’inesatto adempimento dell’obbligazione da parte del venditore, ma persino la dinamicità dell’intero sistema di scambi commerciali.

Cassazione sez un n 18672.2019

 

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