Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, Roma Sezione Prima quater, sentenza 22 gennaio 2024 n. 1110. Annotazioni casellario Anac, ricorso cumulativo, pluralità di annotazioni, inammissibilità.

Maurizio Carnevali

Affinché il giudizio impugnatorio, in cui rientra quello con il quale un operatore economico chiede la cancellazione di un’iscrizione/annotazione a proprio carico nel casellario dei contratti pubblici, possa corrispondere alle esigenze di speditezza, funzionali ad assicurare la ragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 2 c.p.a., è necessario che la vicenda procedimentale portata all’attenzione del giudice sia unica sul piano sostanziale.

La regola secondo cui il ricorso debba essere diretto contro un solo provvedimento e appuntarsi su un determinato rapporto nascente dall’esercizio di una specifica funzione amministrativa, a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione tale da giustificare un unico processo in cui si sviluppa il confronto tra interesse pubblico e privato alla comune matrice fattuale, di guisa che il collante che unisce le singole manifestazioni del potere amministrativo e attrae il loro sindacato all’interno dello stesso processo è rinvenibile nell’identità del concreto bene della vita che il ricorrente aspira ad ottenere o trattenere. Quando manca, invece, l’omogeneità o lo stretto intreccio dei presupposti fattuali alla base dei diversi provvedimenti, il simultaneus processus determina un aggravamento dell’istruttoria, a causa della dispersione dell’attività di accertamento in molteplici direzioni non sempre convergenti.

Ove i profili di contatto tra le due annotazioni nel Casellario Anac si esauriscano nella riconducibilità delle presunte negligenze in cui è incorsa la ricorrente, sfociate in altrettante ipotesi di rottura del rapporto fiduciario con la stazione appaltante, nella categoria degli illeciti professionali e nell’analoga potenzialità lesiva degli effetti dell’annotazione, le due iscrizioni mantengono una propria autonomia sul piano provvedimentale, traendo origine da avvenimenti che coinvolgono soggetti diversi, nei quali le condotte contestate non sono sovrapponibili.

Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso laddove i due provvedimenti di annotazione non appaiono avvinti da vincoli di presupposizione né logica né giuridica idonei a ridondare nella connessione oggettiva.

massima di redazione

testo integrale

sentenza Tar Lazio sez I quater n. 1110-2024

La Provincia di Vibo Valentia è stata vittoriosamente difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli 

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